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Umbria, del. 64/2022 – Crediti tributari dell’ente e ristrutturazione del debito


Un sindaco ha avanzato un quesito in merito alla possibilità di porre i propri crediti tributari, rappresentati da IMU, ad oggetto di un accordo con una società in liquidazione, ai sensi degli artt. 182-bis e 182-ter, R.D. 267/1942.

La Sez. di controllo Umbria, con deliberazione n. 64/2022, depositata in data 13 luglio 2022, ha fornito il parere ma limitatamente all’applicabilità della normativa richiamata dal Comune, senza pronunciarsi sulla opportunità e sulla convenienza dell’atto di gestione da adottare.

Nello specifico, i magistrati contabili distinguono le due fattispecie normative richiamate nel quesito ricordando la differente natura dei tributi oggetto degli articoli sopra richiamati.

L’art. 182-ter, ricordano nella delibera in commento, riguarda l’ipotesi della transazione fiscale che consente alle imprese di ristrutturare i debiti aventi natura tributaria e contributiva.

Con riferimento ai debiti tributari, la norma indica i tributi amministrati dalle agenzie fiscali, tenendo esclusi dall’applicazione dell’istituto in questione i crediti tributari gestiti direttamente dai Comuni che rimangono, invece, assoggettabili ad altri due istituti quali il concordato preventivo di cui ex art. 160 e ss. del R.D. sopra citato, o, in alternativa, agli accordi di ristrutturazione del debito ai sensi dell’art. 182-bis.

Quest’ultima fattispecie, richiamata nel quesito avanzato quale opzione applicabile al caso di specie, che consente al Comune di aderire alla domanda di accordo di ristrutturazione dei debiti, in deroga al principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, per i tributi locali gestititi in proprio dall’ente, trova la sua ratio nel consentire all’imprenditore in crisi di evitare il dissesto irreversibile dell’impresa.

Come ricordano i magistrati contabili richiamando anche la deliberazione n. 40/2021 della Sez. di controllo della Toscana, “se non si ammettesse la riduzione percentuale dei crediti fiscali – che non rientrano fra quelli previsti nell’art. 182-ter già richiamato -, l’obiettivo sarebbe facilmente disatteso perché il carico tributario da pagare integralmente potrebbe comunque risultare, in molti casi, non sostenibile”.

In conclusione, i magistrati contabili ritengono che “è possibile per un Comune dare il proprio assenso ad un accordo, avente ad oggetto crediti tributari, con un imprenditore in crisi per la ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis del RD 16 marzo 1942, n. 267, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di legge, mentre non è applicabile la disciplina della transazione fiscale, derogatoria rispetto al principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, ad eccezione delle fattispecie tassativamente previste dall’art. 182 ter del R.D. n. 267/1942, ossia per i soli tributi amministrati dalle Agenzie fiscali”.

 

Leggi la delibera

CC 64-2022 Umbria

 

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