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Sicilia, del. 118/2022 – Bilancio consolidato in ente con popolazione inferiore a 5000 abitanti


Un sindaco ha chiesto un parere riguardo la corretta interpretazione dell’art. 233-bis, d.lgs. 267/2000, c.d. Tuel, in materia di bilancio consolidato.

In particolare si chiede di comprendere la portata applicativa della norma che solleva i comuni, con un numero di abitanti inferiore ai 5000, dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato, di cui ex art. 233-bis del Tuel, con particolare riferimento al criterio individuato dall’art. 156 del Tuel, necessario per stabilire come determinare la classe demografica di un ente ai fini dell’esonero o meno dall’adempimento.

La Sez. di controllo per la Sicilia, con deliberazione n. 118/2022, depositata in data 8 luglio 2022, ha dapprima ricordato che il comma 3 dell’art. 233-bis del Tuel non individua il criterio in base al quale calcolare l’indice demografico dell’ente, dovendosi, invece per questo, fare riferimento all’art. 156 del Tuel.

L’art. 156, comma 2, dispone, infatti: “Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all’attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all’inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell’Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l’ultima popolazione disponibile. Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56”.

La ratio dell’art. 156, è quella di “calibrare l’adempimento a carico dell’ente al criterio di calcolo della popolazione più aggiornato, riferito ai rilevamenti operati annualmente dall’Istat”.

Ad avviso della Sezione, l’interpretazione più corretta dell’art. 156 del Tuel, “è quella di calcolare la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno rispetto a quello in cui è previsto l’adempimento contabile, ovvero la redazione del bilancio consolidato, che riguarda, appunto, il bilancio dell’esercizio la cui popolazione è quella risultante al 31 dicembre dell’anno precedente. In altri termini, poichè il bilancio consolidato, laddove obbligatorio, deve essere redatto entro il 30 settembre dell’anno successivo (n+1) a quello cui è riferito il rendiconto dell’esercizio dell’ente (n), l’indice demografico va individuato nei dati risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente (n-1)”.

 

Leggi la delibera

CC 118-2022 Sicilia

 

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