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Lavoratori fragili: le indicazioni della Funzione Pubblica


A seguito di numerosi quesiti pervenuti agli uffici del Dipartimento della Funzione pubblica, il Ministro per la pubblica amministrazione ha di recente diramato una nota contenente chiarimenti sulle disposizioni inerenti le tutele per i lavoratori fragili, non più applicabili dal 30 giugno u.s.

Si ricorda, in proposito che con il 30 giugno sono giunte a scadenza le seguenti tutele, previste per i lavoratori fragili, dall’art. 26, commi 2 e 2-bis del d.l. 18/2020, più volte prorogate, in ultimo in sede di conversione del d.l. 24/2022:

– diritto per i lavoratori, dipendenti pubblici e privati, c.d. fragili, di rendere la prestazione lavorativa in modalità agile;

– in caso di impossibilità a svolgere la prestazione lavorativa in smart working, diritto del dipendente fragile ad essere assegnato a una mansione diversa, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, oppure allo svolgimento di un piano di formazione professionale anche da remoto;

– nei casi di attività non “smartizzabili”, periodi di assenza indennizzate come ricovero ospedaliero (dal 1° aprile 2022 esclusivamente per i lavoratori con le patologie elencate dal decreto 4 febbraio 2022 del Ministero della Salute).

Nella citata nota il Dipartimento della Funzione Pubblica pone l’accento sulla flessibilità già presente nella normativa vigente per l’utilizzo del lavoro agile per il pubblico impiego.

Ciò, infatti, consente, anche dopo il 30 giugno 2022, a legislazione vigente, di garantire ai lavoratori fragili della p.a., al fine prioritario di tutelare la salute dei lavoratori più esposti al rischio di contagio da Covid-19, la più ampia fruibilità di questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, naturalmente salvaguardando l’efficienza delle singole amministrazioni.

La Funzione pubblica ricorda quanto evidenziato già nella circolare del 5 gennaio 2022, a firma congiunta dei ministri per la Pubblica amministrazione e del Lavoro e delle Politiche sociali, nella quale si rimarcava la possibilità di ogni amministrazione di programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampio margine di flessibilità, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza può essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica evidenzia altresì che nell’ambito dell’organizzazione di ciascuna amministrazione sarà il dirigente responsabile a individuare le misure organizzative che si rendono necessarie, anche derogando, ancorché temporaneamente, al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza.

 

Leggi la nota

https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/30-06-2022/sicurezza-anti-covid-e-lavoratori-fragili-i-chiarimenti-della-funzione

 

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