Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Appalti: l’Anac limita le S.A. nella definzione dei requisiti


Il potere discrezionale della Stazione Appaltante nel definire i requisiti di gara ed elementi di valutazione delle offerte incontra dei limiti intrinseci desunti dalla natura del contratto e dal suo valore, e dei limiti estrinseci derivanti dai principi di proporzionalità, ragionevolezza, di non discriminazione e di tutela della concorrenza”.

Questa la massima espressa nella delibera n. 294 del 21 giugno 2022, con cui l’Autorità anticorruzione, rifacendosi all’orientamento giurisprudenziale prevalente ( ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6972; Cons. Stato, Sez. V, 31 dicembre 2003 n. 9305), ha ritenuto l’operato di una Stazione Appaltante (di seguito solo S.A.), non conforme alla normativa di settore e alle indicazioni della lex specialis di gara, avendo formulato un’interpretazione della clausola inerente i requisiti di capacità tecnico – professionale eccessivamente restrittiva della concorrenza e sproporzionata rispetto alle specifiche peculiarità dell’oggetto di gara.

Il caso oggetto di intervento da parte di Anac, ha riguardato una gara relativa la gestione del servizio dei verbali di infrazione al Codice della Strada e di Polizia Amministrativa di competenza della Polizia Locale di un Comune.

La S.A., nell’ambito di quel margine di discrezionalità di cui gode nel definire requisiti tecnici e professionali dei concorrenti, potendo individuare dei criteri più stringenti rispetto a quelli previsti dalla normativa, ma nel rispetto del limite della proporzionalità e della ragionevolezza, aveva richiesto l’esecuzione, nel’ultimo triennio, di un servizio analogo a quello oggetto della gara in almeno tre Comuni, con numero minimo annuo di procedimenti gestiti pari a un quantitativo raggiunto in ciascuno dei tre Comuni e non cumulativamente in tutti e tre.

Già nel 2017, con la delibera n. 830, l’Anac aveva stabilito che “i bandi di gara possono prevedere requisiti di capacità particolarmente rigorosi, purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore e parametrati all’oggetto complessivo del contratto di appalto”.

L’Autorità, ha rilevato che, nel caso in commento, il requisito richiesto dalla S.A. “appare sproporzionato in quanto ammonterebbe a più del doppio rispetto alle reali esigenze esplicitate e poste a fondamento della lex specialis (…)”.

Sul punto, l’Anac ricorda quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa ( Cons. Stato, Sez. IV, n.4170/2015 e Sez. V, n. 1599/2006), ossia, “ la ragionevolezza dei requisiti non deve essere valutata in astratto, ma in correlazione al valore dell’appalto e alle specifiche peculiarità dell’oggetto di gara”.

 

Leggi la delibera

Delibera n. 294 del 21 giugno 2022

 

Si segnalano i nostri seminari e corsi in programma!

Self, agenzia che da oltre 10 anni, lavora al fianco delle p.a. e degli enti partecipati, offre servizi di formazione, assistenza e supporto in materia. Chiedi un preventivo gratuito scrivendo a info@self-entilocali.it e/o telefonando allo 0571/418873.


Richiedi informazioni