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Lombardia, del. 111/2022 – Spese etero-finanziate e tetto del salario accessorio


Il presidente di una provincia ha presentato una richiesta di parere concernente il rispetto del limite del trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, c. 2, del d.lgs. 75/2017, e, specificatamente, le fattispecie di esclusione da tale limite, con specifico riferimento alle spese etero-finanziate. In particolare, si chiede se:

– considerato che la Regione finanzia l’ente per l’espletamento della funzione relativa all’organizzazione e potenziamento dei centri per l’impiego, è possibile derogare al limite di cui all’art. 23, c. 2, del d.lgs. 75/2017, trattandosi di etero-finanziamento, per il personale, già in servizio, assegnato ai centri per l’impiego;

– per le altre funzioni delegate, in riferimento alle quali la Regione procede al rimborso, sulla base di accordi bilaterali, dell’intero costo del personale impiegato, possa ritenersi ammissibile la deroga al limite anzidetto, trattandosi, in ogni caso, di spesa etero-finanziata.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 111/2022, depositata dalla sezione regionale di controllo il 7 luglio 2022, hanno ricordato che:

– l’art. 23, c. 2, del d.lgs. 75/2017, prevede che “(…) l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche (…), non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.”.

– l’art. 33, c. 1, del d.l. 34/2019 stabilisce che “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.

Ciò premesso, la Corte evidenzia che la spesa finanziata da altri soggetti pubblici o privati in sé non mette a rischio la finalità del legislatore di garantire equilibri di bilancio nella loro dimensione locale, nazionale e sovrannazionale: per l’ente che riceve le risorse, infatti, queste sono “neutre” poiché non gravano sul proprio bilancio.

Richiamando le deliberazioni n. 20 e n. 23/2017 della Sezione delle Autonomie, i magistrati contabili, nella deliberazione in commento, giungono alla conclusione che la possibilità del superamento dei limiti di spesa di cui all’art. 23, c. 2, del d.lgs. 75/2017, deve ritenersi consentita nel caso in cui le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sugli equilibri di bilancio dell’ente locale e, più in generale, al verificarsi delle seguenti condizioni:

– le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna;

– le risorse devono esaustivamente remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio;

– l’ente interessato dovrà verificare sia a preventivo che a consuntivo l’effettiva capienza delle somme disponibili prima di poter riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e (a consuntivo) di poter erogare compensi.

A parere del Collegio lombardo, inoltre, ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per qualificare la spesa quale etero- finanziata, non rilevano le modalità e/o le tecniche di trasferimento: secondo la deliberazione in commento, tali presupposti sussistono non solo quando la spesa è preventivamente trasferita dal soggetto terzo all’ente utilizzatore, ma, parimenti, nella fattispecie in cui l’intero costo del personale impiegato confluisca a quest’ultimo a titolo di rimborso.

 

Leggi la Deliberazione

CC 111-2022 Lombardia

 

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