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Conversione decreto Pnrr 2: le novità in materia di gestione del personale per la p.a.


È stata pubblicata sulla G.U. n. 150 del 29 giugno 2022 la legge di conversione n. 79 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, concernente “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” c.d. PNRR-2, entrato in vigore il 30 giugno 2022.

Si riportano le principali novità per le p.a. in materia di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, aggiornate con le modifiche introdotte in sede di conversione.

Di seguito le disposizioni in materia.

Art. 1 – Definizione dei profili professionali specifici nell’ambito della pianificazione di fabbisogni di personale

Confermata la disposizione che ha novellato l’art. 6-ter, comma 1, del d.lgs. 165/2001, prevedendo che le linee di indirizzo per i fabbisogni di personale, oltre ai fabbisogni prioritari o emergenti, contengano “nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all’insieme di conoscenze, competenze e capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione”, ma anche, novità introdotta in sede di conversione, “relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti”.

Ferma anche la previsione che il Ministro per la Pubblica Amministrazione, in fase di prima applicazione, dovrà adottare con un apposito decreto tali linee di indirizzo entro il 30 giugno 2022; la legge di conversione specifica, tuttavia, che ciò avverrà “previo accordo in sede di Conferenza unificata”.

 

Art. 2 – Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni

È stato confermato l’inserimento dell’art. 35-ter del d.lgs. 165/2001, rubricato “Portale unico del reclutamento”, che ha previsto che le p.a. (ex art. 1, comma 2 d.lgs. 165/2001) dovranno effettuare le assunzioni a tempo determinato e indeterminato utilizzando il Portale unico del reclutamento (Portale), disponibile all’indirizzo www.InPA.gov.it.

I candidati dovranno accedere al Portale tramite SPID, compilare il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art. 46 d.p.r. 445/2000), indicando il proprio indirizzo PEC, al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni relative alla procedura, unitamente ad un recapito telefonico.

La registrazione al Portale è gratuita.

Le regole operative per l’iscrizione e le modalità di accesso ed utilizzo saranno dettate attraverso l’adozione, entro il 31 ottobre 2022, di protocolli d’intesa da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e le singole amministrazioni.

Il Portale sarà utilizzabile da parte delle regioni ed enti locali entro il 31 ottobre 2022. Entro tale data è prevista l’adozione di un apposito d.m. che disciplini le modalità operative che dovranno essere seguiti da tali enti.

Il Portale sarà operativo dal 1° luglio 2022 e sarà obbligatorio per tutte le p.a. utilizzarlo a far data dal 1° novembre 2022.

I bandi per il reclutamento e per la mobilità del personale saranno pubblicati sul Portale secondo lo schema che verrà predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica.

Il Portale garantirà l’acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle p.a. in formato aperto e organizzerà la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intenderanno partecipare a tali procedure.

Ai concorsi banditi prima del 1/05/2022 (data di entrata in vigore del decreto in commento) continuerà ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione degli stessi.

Per gli avvisi di selezione pubblicati sul Portale, gli obblighi di comunicazione per i contro interessati (ex art. 3, comma 1, d.p.r. 184/2006 ed ex art. 5, comma 5, d.lgs. 33/2013), si intendono assolti mediante pubblicazione, da parte della p.a. cui è indirizzata l’istanza di accesso agli atti o di accesso civico generalizzato, di un apposito avviso sul medesimo Portale.

Anche gli avvisi per la nomina degli OIV dovranno essere pubblicati sul Portale (ex art. 14-bis, comma 2, d.lgs. 150/2009).

Inoltre, sempre dal 1° novembre 2022, i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici unici, dovranno essere individuati nel rispetto dei principi della parità di genere, attraverso il Portale.

A tal proposito, in sede di conversione in legge, si prevede, altresì, “la partecipazione di soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, tra cui anche specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane”.

Altra novità introdotta dalla legge di conversione riguarda l’esonero per le amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali, dall’obbligo pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.

 

Art. 3 – Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni

Confermata, con integrazioni limitate, l’introduzione dell’art. 35-quater (Procedimento per l’assunzione del personale non dirigenziale) al d.lgs. 165/2001.

Tale nuova disposizione ha previsto che i concorsi per l’assunzione del personale non dirigenziale delle p.a. ex art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001 dovranno prevedere:

  1. L’espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell’impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’art. 1, c. 1, della l. 68/1999. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all’accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero delle prove d’esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l’ampiezza e la profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l’esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso. Sono previste, infine, specifiche valutazioni e misure compensative per i candidati con disabilità accertata o con disturbi specifici di apprendimento.
  2. L’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, tale disposizione ha stabilito anche che:

  • le prove di esame siano precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possono riguardare l’accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze richieste nel bando;
  • i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure, le quali adottano la tipologia selettiva più conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l’assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti. Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
  • ai fini dell’ammissione a successive fasi concorsuali, per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, siano valutati i titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite;
  • i titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

Le procedure di reclutamento dovranno continuare a essere svolte con modalità che ne garantiscano l’imparzialità, l’efficienza, l’efficacia e la celerità di espletamento, che assicurino l’integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, ricorrendo all’utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell’amministrazione procedente.

Nelle selezioni non contestuali le amministrazioni dovranno assicurare comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi potranno essere suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione dovrà essere nominato un presidente.

La commissione definirà in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni.

Tali procedure e criteri di valutazione saranno pubblicati nel sito internet dell’amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale.

La disposizione in commento ha disposto infine l’abrogazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell’art. 10, del d.l. 44/2021.

Ai concorsi banditi prima del 1/05/2022 continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di pubblicazione dei bandi.

Entro il 31 ottobre 2022 saranno approvate dal Ministro per la pubblica amministrazione con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, specifiche linee guida.

Sempre entro il 31 dicembre 2022, con decreto del Presidente della Repubblica saranno aggiornate le disposizioni del d.p.r. 487/1997 sui concorsi pubblici, nel rispetto delle nuove disposizioni e dei seguenti criteri:

  1. raccolta organica delle disposizioni regolamentari che disciplinano la medesima materia, adeguando la normativa alla nuova disciplina di livello primario;
  2. semplificazione e coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni vigenti, assicurando l’unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;
  3. indicazione espressa delle disposizioni da abrogare e di ogni altra disposizione incompatibile con quelle introdotte dal decreto in commento.

Infine, è stato previsto che con specifiche ordinanze il Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, potrà aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza.

Con l’inserimento dei commi 3-quater, 4 bis e 4-ter, la legge di conversione del decreto introduce le seguenti rilevanti novità:

– riduzione da 45 a 20 giorni del termine per la maturazione del silenzio assenso in caso di comunicazione di cui all’art. 34 bis del d.lgs. 165/2001;

– proroga al 31 dicembre 2024 dei termini per la maturazione dei requisiti di anzianità triennale per la stabilizzazione e per il completamento delle relative procedure per il personale con contratti di lavoro flessibile, di cui all’art. 20, c. 2, d.lgs. 75/2017;

– a decorrere dall’anno 2022, per il Ccnl. relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei Ccnl. riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all’anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’art. 33 del d.l. 34/2019.

Art. 4 – Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica

Confermata l’introduzione del comma 1-bis all’art. 54 del d.lgs. 165/2001, il quale stabilisce espressamente che “Il codice contiene, altresì, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l’immagine della pubblica amministrazione”.

Inoltre, è stato modificato, il comma 7 del citato art. 54 prevedendo per le p.a. lo svolgimento di un ciclo formativo la cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell’etica pubblica e sul comportamento etico, obbligo circoscritto in sede di conversione alle seguenti casistiche: “sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale”.

La norma in commento ha previsto anche l’obbligo entro il 31 dicembre 2022 per tutte le p.a. di aggiornamento del codice di comportamento ex art. 54 d.lgs. 165/2001, tenuto conto delle novità introdotte proprio dal d.l. 36/2022.

 

Art. 5 – Rafforzamento dell’impegno a favore dell’equilibrio di genere

Al fine di dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell’organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, è confermato che le p.a. devono adottare, in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, misure che attribuiscano vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato.

I criteri di discriminazione positiva devono essere proporzionati allo scopo da perseguire ed adottati a parità di qualifica da ricoprire e di punteggio conseguito nelle prove concorsuali.

A tal fine, entro il 30 settembre 2022, il Dipartimento della funzione pubblica adotterà specifiche linee guida.

 

Art. 6 – Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale

La disposizione in commento rimane sostanzialmente invariata in sede di conversione.

Confermate le modifiche all’articolo 30 rubricato “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse” del d.lgs. 165/2001.

In particolare, è stato soppresso l’ultimo periodo del comma 1, che prevedeva che al fine di agevolare le procedure di mobilità il Dipartimento della funzione pubblica avrebbe dovuto istituire un portale finalizzato all’incontro tra la domanda e l’offerta di mobilità. Permane il vincolo di pubblicazione degli avvisi di mobilità sul sito dell’ente.

Sono stati inseriti, inoltre, i commi 1-quater e 1-quinquies.

Il nuovo comma 1-quater stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2022, le p.a. dovranno pubblicare l’avviso di mobilità in un’apposita sezione del Portale unico del reclutamento ex art. 35-ter, introdotto dal decreto in commento.

A decorrere dalla medesima data, il personale interessato a partecipare alle predette procedure, dovrà inviare la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata dal proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale.

In sede di conversione, la proroga della possibilità di stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili è estesa dal 30 giugno al 30 settembre 2022.

Il nuovo comma 1-quinquies stabilisce espressamente che per il personale non dirigenziale “i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25% dei posti non coperti all’esito delle procedure di mobilità”.

Tale nuovo limite “non si applica ai comandi o distacchi obbligatori previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte”.

I comandi o distacchi, in corso al 1° maggio 2022 cesseranno il “31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva al tale data, qualora le p.a. non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento” introdotte dalla nuova disposizione al comma 3 sotto richiamato.

Il comma 3 della nuova disposizione in commento stabilisce che le p.a. interessate potranno attivare, fino al 31 dicembre 2022 a favore del personale utilizzato in comando o distacco al 31 gennaio 2022 procedure straordinarie di inquadramento in ruolo per il personale non dirigenziale, in deroga alle procedure di mobilità, nel limite del 50% delle vigenti facoltà assunzionali.

Per tali procedure straordinarie dovrà tenersi conto dell’anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e dell’idoneità alla specifica posizione da ricoprire.

Trattandosi di procedure assunzionali, per l’attuazione di tali procedure straordinarie non è richiesto (ovviamente) il nulla osta dell’amministrazione datore di lavoro.

Confermato l’inserimento del comma 3-bis all’art. 32 del d.lgs. 165/2001, che stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni, nei casi in cui al proprio personale impiegato come esperti nazionali distaccati presso l’Unione europea non sono corrisposte dalle istituzioni, organi o agenzie europei interessati, sulla base di intese con gli stessi, le indennità di soggiorno, comunque denominate, previste dalla disciplina dell’Unione europea, possono corrispondere al predetto personale, per il periodo di effettiva assegnazione come esperti nazionali distaccati, una indennità forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno, di entità non superiore a quelle corrisposte dall’Unione europea per le medesime posizioni”.

Il comma 7 prevede che per potenziare la capacità delle p.a. attuatrici del PNRR, possono essere conferiti incarichi dirigenziali a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell’Unione europea, anche in deroga alle percentuali ivi previste. Il conferimento di tali incarichi sarà consentito nei limiti dei posti disponibili e delle facoltà assunzionali dell’amministrazione che conferisce l’incarico, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Tali incarichi potranno essere conferiti per una durata comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026.

 

Art. 8 – Disposizioni per FormezPA

Confermata, al fine di ottimizzare e rendere più efficienti le procedure di assunzione di personale pubblico, anche nell’ambito delle esigenze assunzionali connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’istituzione nello stato di previsione del MEF di un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l’anno 2022 da trasferire, nel medesimo anno, su un conto corrente di tesoreria centrale intestato a FormezPA appositamente istituito.

FormezPA, in base all’effettivo fabbisogno finanziario, preleva le predette risorse fino al 31 dicembre 2024, a titolo di anticipazione delle somme necessarie a fronteggiare le spese connesse allo svolgimento di procedure concorsuali oggetto di convenzioni con le pubbliche amministrazioni con oneri a carico di queste ultime.

FormezPA provvederà alla restituzione della somma sopra indicate unitamente agli interessi passivi mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro il 31 dicembre 2027, anche a valere sulle somme ottenute dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle convenzioni, con conseguente chiusura del predetto conto corrente di tesoreria centrale.

 

Art. 10 – Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

In sede di conversione, la possibilità fino al 31 dicembre 2026, per le p.a. titolari di interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza (ex art. 5, comma 9, d.l. 95/2012), di conferire incarichi, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente, ai soggetti collocati in quiescenza è ampliata, sopprimendo il riferimento al momento in cui è intervenuto il pensionamento. Sarà possibile, pertanto, conferire incarichi per l’attuazione del PNRR e per la realizzazione di progetti finanziati anche ai pensionati da meno di due anni.

A tale personale potranno essere conferiti anche incarichi di assistenza al RUP, nonché incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo (ex art. 31, comma 8, d.lgs. 50/2016). Tale disposizione però ammette anche, in modo del tutto eccezionale che possano anche essere affidati “in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l’incarico di RUP” (ex art. 31, comma 1, d.lgs. 50/2016).

Al fine di rafforzare la propria capacità amministrativa, anche nell’ambito degli interventi attuativi del PNRR, per il conferimento di incarichi professionali le p.a., con riferimento a procedure da avviare e già avviate, possono ricorrere alle modalità di selezione disciplinate dall’art. 1 d.l. 80/2021.

 

Art. 11 – Potenziamento amministrativo delle regioni e delle politiche di coesione

Confermata la possibilità per le regioni di assumere personale a tempo determinato non dirigenziale in deroga ai tetti di spesa del personale e delle assunzioni flessibili, ma entro i limiti e condizioni fissati dal decreto.

In particolare, la disposizione prevede, al solo fine di consentire l’attuazione dei progetti previsti dal Pnrr, che le regioni a statuto ordinario, che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti, possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti e comunque entro il termine del 31 dicembre 2026, in deroga ai limiti di spesa dei contratti flessibili (di cui all’art. 9, c. 28, d.l. 78/2010).

Tali assunzioni potranno essere previste “nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 di cui all’Allegato 1” al decreto in commento.

Tali assunzioni saranno subordinate all’asseverazione da parte dell’organo di revisione del rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio. Tale spesa di personale è in deroga anche ai limiti delle capacità assunzionali ex art. 33 d.l. 34/2019 e della spesa storica ex art. 1, commi 557 e 562, l. 296/2006.

 

Leggi il decreto

d.l. 36_2022 testo coordinato con legge di conversione

 

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