In conseguenza alla cessazione dello stato di emergenza, l’Autorità anticorruzione, ha ripristinato le scadenze per gli obblighi di comunicazione dei dati sugli appalti pubblici e i termini dei procedimenti di competenza dell’Autorità, sospesi o modificati in seguito ai provvedimenti presi dal governo per far fronte all’emergenza sanitaria.
La delibera n. 271 del 7 giugno 2022, pone, dunque, fine all’efficacia di quanto contenuto nella Delibera dell’Autorità n. 268 del 19 marzo 2020, aggiornata con Delibera n. 312 del 9 aprile 2020, con cui erano stati allungati i termini per il perfezionamento dei Cig, (portati a 150 giorni dall’acquisizione), per la trasmissione dei dati all’osservatorio contratti pubblici e per l’emissione del Cel (Certificato esecuzione lavori) da parte della stazione appaltante.
Nello specifico, l’Autorità ha riepilogato in una tabella, qui di seguito riproposta, le vecchie scadenze ora ripristinate:
Perfezionamento dei CIG | 90 giorni. I CIG non perfezionati entro tale termine sono automaticamente cancellati. |
Obbligo della trasmissione dei dati all’Osservatorio dei contratti pubblici | · Schede Dati Comuni e Aggiudicazione: entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva o dall’avvenuto affidamento;
· Schede Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione: entro 30 giorni dall’avvenuta adesione; · Scheda Modifiche contrattuali: entro 30 giorni dall’evento · Schede Fase iniziale, S.A.L., Conclusione, Collaudo/Regolare esecuzione, Accordi bonari, Sospensione, Subappalto, Istanza di recesso: entro 60 giorni dall’evento |
Emissione del CEL da parte della stazione appaltante | 30 giorni. Preliminarmente all’emissione del CEL, la stazione appaltante deve completare l’invio delle informazioni relative all’affidamento di cui attesta l’esecuzione. |
Ad essere ripristinati sono anche i tempi relativi alle procedure di precontenzioso che Anac è tenuta a chiudere entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza approvando un parere. Un termine che, durante lo stato d’emergenza, è stato possibile sospendere per un massimo di 30 giorni. Oggi si torna al regolamento originario: lo stop necessario ad acquisire documentazione integrativa o a effettuare un supplemento di istruttoria non può andare oltre 10 giorni dalla richiesta.
Leggi la delibera
Si segnalano i nostri seminari e corsi in programma!
Self, agenzia che da oltre 10 anni, lavora al fianco delle p.a. e degli enti partecipati, offre servizi di formazione, assistenza e supporto in materia. Chiedi un preventivo gratuito scrivendo a info@self-entilocali.it e/o telefonando allo 0571/418873