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Appalti – Fine stato di emergenza sanitaria: Anac ripristina scadenze e obblighi di comunicazione


In conseguenza alla cessazione dello stato di emergenza, l’Autorità anticorruzione, ha ripristinato le scadenze per gli obblighi di comunicazione dei dati sugli appalti pubblici e i termini dei procedimenti di competenza dell’Autorità, sospesi o modificati in seguito ai provvedimenti presi dal governo per far fronte all’emergenza sanitaria.

La delibera n. 271 del 7 giugno 2022, pone, dunque, fine all’efficacia di quanto contenuto nella Delibera dell’Autorità n. 268 del 19 marzo 2020, aggiornata con Delibera n. 312 del 9 aprile 2020, con cui erano stati allungati i termini per il perfezionamento dei Cig, (portati a 150 giorni dall’acquisizione), per la trasmissione dei dati all’osservatorio contratti pubblici e per l’emissione del Cel (Certificato esecuzione lavori) da parte della stazione appaltante.

Nello specifico, l’Autorità ha riepilogato in una tabella, qui di seguito riproposta, le vecchie scadenze ora ripristinate:

Perfezionamento dei CIG 90 giorni. I CIG non perfezionati entro tale termine sono automaticamente cancellati.
Obbligo della trasmissione dei dati all’Osservatorio dei contratti pubblici ·         Schede Dati Comuni e Aggiudicazione: entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva o dall’avvenuto affidamento;

·         Schede Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione: entro 30 giorni dall’avvenuta adesione;

·         Scheda Modifiche contrattuali: entro 30 giorni dall’evento

·         Schede Fase iniziale, S.A.L., Conclusione, Collaudo/Regolare esecuzione, Accordi bonari, Sospensione, Subappalto, Istanza di recesso: entro 60 giorni dall’evento

Emissione del CEL da parte della stazione appaltante 30 giorni. Preliminarmente all’emissione del CEL, la stazione appaltante deve completare l’invio delle informazioni relative all’affidamento di cui attesta l’esecuzione.

 

Ad essere ripristinati sono anche i tempi relativi alle procedure di precontenzioso che Anac è tenuta a chiudere entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza approvando un parere. Un termine che, durante lo stato d’emergenza, è stato possibile sospendere per un massimo di 30 giorni. Oggi si torna al regolamento originario: lo stop necessario ad acquisire documentazione integrativa o a effettuare un supplemento di istruttoria non può andare oltre 10 giorni dalla richiesta.

 

Leggi la delibera

delibera-anac- 271 – 07-06-22

 

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