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ARAN parere CFL159 – Trattamento economico della malattia durante il periodo di prova


L’Aran, con il parere CFL159, fornisce dei chiarimenti in merito al corretto trattamento economico del dipendente in stato di malattia durante il periodo di prova.

L’Agenzia evidenzia che, come precisato dall’art. 20, rubricato “Periodo di prova”, comma 5 del Ccnl. Funzioni Locali del 21 maggio “Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova”.

In base alla richiamata norma, pertanto, a parere dell’Aran, ai fini del calcolo del trattamento economico spettante al dipendente che si sia assentato per malattia durante il periodo di prova, occorre fare riferimento alla disciplina di cui all’art. 36, comma 10, del richiamato Ccnl., come per il personale non in prova, in quanto, fermo restando la previsione del periodo massimo di conservazione del posto ex art, 20 comma 4,  non è previsto un meccanismo di riproporzionamento delle modalità di calcolo della retribuzione durante detto periodo di comporto.

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 20, comma 4, del citato contratto ha previsto che il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dalla contrattazione e che in caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto.

Infine, l’Agenzia coglie l’occasione per precisare che la disciplina contrattuale che regola il generale sistema di computo, sia con riferimento alla verifica del rispetto del periodo massimo di conservazione del posto che della determinazione del trattamento economico da corrispondere al dipendente in occasione di ogni periodo morboso, trova applicazione nei confronti di tutto in personale in servizio, ed evidentemente, anche di coloro che siano stati assunti da meno di un triennio.

 

Leggi il parere

cfl159

 

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