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Appalti e PNRR: deroghe agli obblighi assunzionali previa adeguata motivazione della SA


Con il parere n. 1203/2022, il servizio supporto giuridico del MIMS ha fornito chiarimenti in ordine ad alcuni problemi riguardanti la corretta interpretazione dell’art. 47 del d.l. 77/2021, (c.d. semplificazioni bis), convertito con l. 108/2021, sui contratti finanziati, anche in parte, dal Pnrr/Pnc, e riguardante, nello specifico gli obblighi assunzionali.

1.       Con riguardo alla prima questione sottoposta all’attenzione del MIMS, si chiede cosa debba intendersi per “conclusione del contratto”. L’art. 47, commi 3 e 3-bis del d.l. 77/2021, prevede, infatti, che gli operatori economici consegnino alla SA, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ovvero, la certificazione e la relazione relativa all’assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 17, l. 68/1999, in materia di diritto al lavoro dei disabili

A riguardo il Mims ha precisato che il termine conclusione del contratto si intende il momento della stipula ai sensi dell’art. 1326 c.c.

2.       Il secondo quesito avanzato solleva un problema inerente la gerarchia delle fonti; il comma 3-bis dell’art. 47, richiede agli operatori economici la consegna della certificazione per l’assolvimento degli obblighi previsti in materia di diritto al lavoro dei disabili, di cui ex art. 17, l. 68/1999. Nel quesito viene evidenziato che le linee guida del 7/12/2021 parlano, invece, di dichiarazione. Nel rispondere al quesito il MIMS, pur ricordando uno dei principi cardine dell’ordinamento giuridico, per cui in virtù della gerarchia delle fonti prevale la norma primaria e quindi, nel caso di specie, quanto previsto al comma 3-bis dell’art. 47, allo stesso tempo, ricorda ancora il MIMS, “poiché vige il principio di autocertificazione, si ritiene che il certificato possa essere sostituito dalla dichiarazione”. Sarà poi onere della SA appaltante verificare, presso gli enti competenti, la veridicità dell’autodichiarazione.

Il MIMS, poi, conferma, rispondendo a un altro quesito avanzato, che tale requisito si intende già assolto mediante la dichiarazione presentata tramite DGUE relativa ai requisiti di partecipazione di cui all’art. 80, comma 5, lett. i) del d.lgs. 50/2016.

  1. Da ultimo, viene chiesto se la deroga prevista al comma 7 dell’art. 47, che prevede la possibilità di escludere o ridurre la quota assunzione pari al 30% per l’occupazione femminile e giovanile, possa riguardare l’esclusione di tale obbligo per l’occupazione femminile in caso di gara lavori. Sul punto, il MIMS conferma l’ipotesi, purché le SA provvedano a fornire adeguata e specifica motivazione, onere, quest’ultimo, che potrà essere assolto nella determina a contrarre o in un atto immediatamente esecutivo della determina stessa. Tuttavia, il MIMS ricorda che il servizio di supporto giuridico non può esprimersi in ordine al contenuto della motivazione suddetta, che rimane nella discrezionalità della SA.

 

Leggi il parere

Il parere del MIMS1203_2022- pnrr e assunzioni

 

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