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Veneto, del. 83/2022 – Trattamento economico accessorio: parere inammissibile


Un sindaco ha sottoposto un quesito in materia di trattamento economico accessorio del personale dipendente con riguardo alla corretta interpretazione ed applicazione degli artt. 67 e 68 del Ccnl. Funzioni Locali 21 maggio 2018.

In particolare viene chiesto:

  • se è corretto che tali somme a debito originate da parte stabile, ed inserite nel fondo come risorse variabili, siano destinate ai soli utilizzi che di tali somme variabili si possono fare;
  • se le somme a debito debbano essere corrisposte al solo personale in servizio alla data della liquidazione o anche i dipendenti cessati, a qualsiasi titolo, nel periodo di riferimento del ricalcolo;
  • per quali annualità sono dovute le somme maturate e non ancora liquidate;
  • se le somme attualmente accantonate nell’avanzo di amministrazione da destinare a finanziamento di tale debito possano essere considerate passività pregresse o “arretrate” e pertanto sottoposte alle procedure ordinarie di spesa, con preventiva variazione di bilancio, o debbano invece scontare, prima della loro applicazione al bilancio, la specifica procedura di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, di cui all’art. 194 del Tuel.

La Corte dei conti, sez. di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 83/2022, depositata in data 26 maggio 2022, pur avendo riscontrato, ai fini dell’esame del merito della richiesta, il rispetto del requisito soggettivo, ne ha, al contrario, rilevato l’inammissibilità oggettiva sotto plurimi profili, cogliendo l’occasione per ribadire che il rispetto dei due requisiti deve sussistere contestualmente.

La richiesta di parere, intanto, per i suoi contenuti, non riveste i caratteri di generalità ed astrattezza richiesti al fine di evitare l’ingerenza della Corte nelle scelte gestionali di competenza esclusiva dell’Amministrazione locale, e si presenta idoneo ad interferire con le altre funzioni di controllo attribuite alla Sezione in relazione agli Enti locali

Con riferimento, invece, alla corretta interpretazione e applicazione di norme del Ccnl., i magistrati contabili ribadiscono quanto già evidenziato più volte da parte di altre sezioni di controllo, circa il fatto che l’attività consultiva e di nomofilachia non può spingersi all’interpretazione di clausole e norme del Cccnl., demandate espressamente dall’art. 46 del d.lgs. 165/2001 all’Aran.

 

Leggi la delibera

CC 83-2022 Veneto

 

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