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Lazio, del. 61/2022 – Ente in dissesto: imputazione entrate al bilancio in bonis o del dissesto


Il Sindaco di un Comune ha formulato una richiesta di parere in merito alla disciplina per l’imputazione di determinate entrate al bilancio in bonis o a quello del dissesto. In particolare, si chiede se le somme derivanti dalle poste seguenti siano da considerarsi cassa libera, di competenza dell’organo straordinario di liquidazione (Osl), o vincolata, di competenza dell’ente:

  • risorse attualmente in cassa dell’ente afferenti gli oneri di urbanizzazione di cui al d.p.r. 380/2001, derivanti dal rilascio di titoli abilitativi edilizi e dall’erogazione di sanzioni edilizie riguardanti vari esercizi finanziari sino al 2019; trattasi di somme incassate ma non impegnate;
  • somme destinate alla costituzione di fondi decentrati del personale relative alla parte stabile del salario accessorio dei fondi, regolarmente costituiti con determinazione del responsabile entro l’esercizio di riferimento ma non contrattati, che, pertanto, confluiscono nell’avanzo vincolato.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 61/2022, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 maggio 2022, evidenziano che l’istanza riguarda un duplice ordine di questioni: da un lato, il regime di competenza per le entrate vincolate in caso di dissesto, dall’altro, la natura contabile degli oneri di urbanizzazione e delle somme per la contrattazione decentrata.

Con riferimento alla prima questione, la Corte ricostruisce preliminarmente le norme che governano le competenze di gestione dei due bilanci che si formano a seguito della dichiarazione di dissesto (art. 246 Tuel) e dell’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato (artt. 259 e 264 dello stesso): lo scopo della procedura di dissesto è di assicurare la continuità di funzionamento dell’ente, affidata al bilancio in bonis e agli organi istituzionali, e, contemporaneamente, la copertura giuridico-finanziaria dei debiti pregressi, affidata all’Osl (art. 252 Tuel); la procedura liquidatoria si basa sulla separazione del bilancio in due parti, gestite da organi diversi, in tal modo, realizzando la soddisfazione concorsuale dei creditori (di competenza dell’Osl), garantendo, allo stesso tempo, la continuità di funzionamento dell’ente, (di competenza dell’amministrazione ordinaria).

I magistrati ricordano che, in base al criterio generale temporale (art. 252, c. 4, Tuel), sono di competenza del bilancio dell’Osl i debiti (ad eccezione di alcuni debiti non finali, cioè non legati con l’erogazione di beni e servizi alla comunità, derivanti dall’ammortamento/restituzione di alcune operazioni finanziarie a sostegno del ciclo di funzionamento), i crediti e la cassa relativi a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio.

La Corte specifica che la regola attualmente si applica anche alla ‘gestione vincolata’, in virtù di quanto disposto dall’art. 36 del d.l. 50/2017, secondo cui, in “deroga a quanto previsto dall’255, comma 10, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all’organo straordinario della liquidazione”. Correlando poi i residui attivi e passivi ai fondi a gestione vincolata, il citato articolo, si riferisce anche alla cassa vincolata alla data di segregazione patrimoniale.

Di conseguenza, secondo la deliberazione in commento, relativamente alla prima questione, l’ammontare della gestione vincolata che transita all’Osl, in termini di massa attiva, comprende tutte le risorse accertate e incassate, anche se non impegnate.

In merito alla questione riguardante la possibilità per gli oneri di urbanizzazione e le risorse della contrattazione decentrata, accertate e incassate, di confluire nella massa attiva di pertinenza dell’Osl quando ciò avvenga prima della data di segregazione patrimoniale, la Corte evidenzia quanto segue.

In accordo con indirizzi espressi da altre pronunce (Corte conti, sez. contr. Puglia, del. n. 163/2018), dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle relative sanzioni sono destinati esclusivamente agli specifici utilizzi, attinenti prevalentemente a spese in conto capitale, limitate agli interventi di manutenzione ordinaria sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, indicati dall’art. 1, c. 460 della l. 232/2016, divenendo entrate vincolate a tutti gli effetti. Ne consegue che gli oneri di urbanizzazione accertati e incassati dopo il 1° gennaio 2018 fino alla data di segregazione patrimoniale rientrano nella massa attiva trasferita all’Osl, ai sensi dell’art. 36 del d.l. 50/2017.

Alla stessa conclusione giungono i magistrati contabili del Lazio per i fondi per il trattamento accessorio del personale: ai sensi del paragrafo 5.2. dell’all. 4/2 del d.lgs. 118/2011, il “fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata”; pertanto, le entrate che sono ad esso destinate in base alla contrattazione decentrata sono entrate vincolate, che, fino alla firma del contratto, confluiscono nel risultato di amministrazione (fondi vincolati), mentre, successivamente, divenuta esigibile la spesa, entrano nel fondo pluriennale vincolato, attraverso la cui applicazione è possibile coprire e pagare la spesa negli esercizi successivi.

 

Leggi la deliberazione

CC 61-2022 Lazio

 

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