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Veneto, del. 22/2022 – Istituto Regionale di nuova istituzione e regime assunzionale di spesa


Il Presidente della Giunta Regionale del Veneto ha presentato una richiesta di parere in ordine  alla possibilità di qualificare l’Istituto regionale per le Ville Venete (istituito con l.r. 63/1979 ma radicalmente innovato nelle funzioni e nelle competenze con la l.r. 43/2019 e con la l.r. 3/2021) come ente di nuova istituzione, chiedendo se, conseguentemente, possa applicarsi allo stesso la relativa disciplina in tema di regime assunzionale di spesa per il personale e di fondo per il trattamento accessorio, che consente il superamento dei limiti posti dalla normativa nazionale.

La Corte dei Conti, sez. contr. del Veneto, con la deliberazione 22/2022, depositata il 23 maggio 2022, ha ricostruito preliminarmente il quadro normativo in materia di capacità assunzionali degli enti di nuova istituzione, evidenziando che:

  • ai sensi dell’art. 9, c. 36, del d.l. 78/2010, “per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall’istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque, nel limite complessivo del 60% della dotazione organica.”;
  • l’art. 50, c. 4, lett. b, del Ccnl. Funzioni Locali 21 maggio 2018, indica tra le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative anche le particolari necessità degli enti di nuova istituzione;
  • l’art. 57, c. 5, del Ccnl. dirigenti del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016 – 2018, statuisce che: “gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l’entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità del bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge.”

La Corte ricorda altresì che l’Aran, nel proprio orientamento applicativo EPNE 215/2012, ha sottolineato tra l’altro i seguenti aspetti con riferimento agli enti pubblici non economici:

d) ai fini della quantificazione delle risorse, si ritiene che l’ente possa procedere ad un confronto di un insieme di enti di equivalente livello organizzativo, come consistenza di personale, ricavando, dalla analisi dei fondi degli stessi enti, un valore medio unitario delle risorse che compongono il relativo finanziamento. Tale valore medio sarà, poi, moltiplicato per il numero dei dipendenti che effettivamente avranno coperto i posti vacanti della dotazione organica (…) h) in ogni caso, dopo la iniziale costituzione del fondo, la possibilità di incrementare ulteriormente lo stesso (…), resta comunque assoggettata al rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa per il personale contenuti nelle vigenti disposizioni delle leggi finanziarie”.

I magistrati contabili del Veneto evidenziano infine, che, relativamente, ai presupposti per l’applicazione del regime speciale in tema di capacità assunzionali, occorre fare riferimento anche alla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40/2010, che – nel fornire indicazioni in ordine alla predisposizione dei bilanci di previsione 2011 degli enti ed organismi pubblici a carattere nazionale vigilati – in tema di spesa del personale e della speciale disciplina delle assunzioni prevista per gli enti di nuova istituzione specifica che “la nuova istituzione va intesa in senso assoluto come nuovo ingresso dell’ente nell’ordinamento giuridico da non più di un quinquennio”.

Secondo la deliberazione in commento, alla luce delle vicende descritte dall’ente stesso relative all’istituzione dell’Istituto Regionale Ville Venete e dell’interpretazione del concetto di “ente di nuova istituzione” fornita dal MEF, spetti in ogni caso alla Giunta regionale la valutazione in merito all’eventuale qualificazione dell’Istituto come “ente di nuova istituzione” e, conseguentemente, all’applicabilità o meno della speciale disciplina in materia di capacità assunzionali.

Leggi la deliberazione

CC 82-2022 Veneto

 

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