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Emilia Romagna, del. 39/2022 – Revisione di accordi che prevedono compensazioni patrimoniali


Un sindaco ha richiesto un parere riguardo la spettanza del canone annuo previsto da una convenzione stipulata tra l’ente locale e una società per la realizzazione e gestione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, avanzando, nello specifico, i seguenti quesiti:

  • se è ammissibile e legittimo chiedere e pretendere la corresponsione del canone pattuito nell’accordo stipulato nel 2005;
  • se è ammissibile e legittima la revisione degli accordi senza arrecare pregiudizi economici e contabili all’ente.

La Corte dei conti Sez. di controllo per l’Emilia-Romagna, con delibera n. 39/2022 depositata il 4 maggio 2022, pur avendo evidenziato che il Consiglio delle autonomie locali sul punto ha ritenuto inammissibile la richiesta di parere per carenza dei requisiti di generalità e astrattezza, ha comunque ritenuto opportuno pronunciarsi, ma limitatamente all’interpretazione del quadro normativo, nella misura in cui questo attiene alla gestione delle entrate dell’ente locale, fornendo un parere in merito alle condizioni in base alle quali le misure di compensazione possono essere previste in favore dell’ente.

Nella delibera in commento viene ricordato che l’art. 12 del d.lgs. 387/2003, stabilisce che, ai fini della concessione dell’autorizzazione unica per l’esercizio di impianti di produzione di energie rinnovabili, questa “non può essere subordinata, né prevedere misure di compensazione a favore di Regioni e Province”, non escludendo, invece, per i comuni la possibilità di prevedere in sede di convenzione, misure di compensazione.

Successivamente, l’art. 1, comma 5, l. 239/2004, ha stabilito che “Regioni e enti locali hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale”, ma, comunque, l’autorizzazione non può essere subordinata a misure di compensazione.

A seguire, le linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, il 10 settembre 2010, per le quali la Corte costituzionale, nella sent. n. 106/2020, ha rilevato il carattere vincolante, hanno stabilito che per l’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei comuni, essendo ammesse, esclusivamente, le misure compensative a carattere non meramente patrimoniale ma almeno miste.

Nel 2018, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia, disponendo all’art. 1, comma 953, l. 145/2018, che “i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, (…) sulla base di accordi bilaterali” sottoscritti prima dell’entrata in vigore delle linee guida ministeriali del 2010, “restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia”.

In questo modo il legislatore ha fatto salve tutte quelle convenzioni sottoscritte antecedentemente l’entrata in vigore delle linee guida del 2010; la Corte costituzionale, tuttavia, nella sentenza n. 46/2021 con cui dichiarava infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti della legge del 2018 sopracitata, ha chiarito che “la norma prevede un vero e proprio obbligo a contrattare suscettibile, eventualmente di inadempimento, con tutte le relative conseguenze civilistiche (…)”.

Nel concludere il parere, i magistrati contabili riprendono l’interpretazione data dalla Corte costituzionale nella sentenza sopracitata, ritenendo che l’ente dovrà provvedere ad adeguare alle linee guida del 2010 la convenzione contenente la previsione compensativa di natura patrimoniale stipulata nel 2005, poiché, al contrario, la società titolare dell’impianto potrà rifiutare il pagamento fino a quando perdura l’inadempimento in tal senso del comune.

 

Leggi la delibera

CC 39-2022 Emilia Romagna

 

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