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Affidamento servizi di riscossione tributi comunali, necessaria iscrizione provvisoria all’albo


Per l’affidamento dei servizi di accertamento e recupero tributario, l’iscrizione all’albo dei concessionari di cui ex art. 53 del D.lgs. 446/1997, deve ritenersi requisito indispensabile ed obbligatorio per i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.

Queste le conclusioni espresse dall’Autorità anticorruzione, con delibera n. 149/2022, nel parere di precontenzioso richiesto da un operatore economico in merito all’aggiudicazione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali e di affidamento di incarico per la difesa in contenzioso tributario.

L’istante ha, infatti, evidenziato che l’impresa aggiudicataria non risulterebbe iscritta alla sezione separata dell’albo dei concessori, requisito necessario per l’affidamento dei servizi, previsto dall’art. 53 del D.lgs. 446/1997 e ai sensi dell’art. 1 commi 805-808 della L. 160/2019 (legge finanziaria 2020).

Nel comma 805 si afferma infatti che “l’iscrizione, ancorché attraverso una modalità provvisoria, deve ritenersi un requisito indispensabile per l’affidamento dei servizi di accertamento e recupero tributario obbligatoria per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società partecipate

Sebbene tale disposizione non sia attualmente operante in quanto non è stato ancora emanato dal MEF il decreto che definisce i criteri di iscrizione, tuttavia, essendo essa indispensabile, e nelle more dell’emanazione del suddetto decreto, il MEF, con risoluzione n. 4/DF/2021 ha ritenuto necessaria l’iscrizione “provvisoria” all’albo con la quale si attesta la sussistenza dei requisiti.

A tale risoluzione ha fatto seguito anche la successiva, n. 9/DF, con cui il MEF ha affermato che l’iscrizione provvisoria “deve essere inquadrata nello schema di presa d’atto tesa unicamente a fornire all’ente locale che intende procedere alla gara un supporto finalizzato ad accertare che la società abbia i requisiti  di capitale interamente versato in denaro (…) assenza di cause impeditive (…)” e che l’attestazione “si perfezionerà solo in seguito all’emanazione del regolamento di attuazione”, in quanto “finalizzata unicamente a consentire l’espletamento delle gare”.

Sul punto anche la recente giurisprudenza amministrativa (TAR Campania – Napoli – sent. n. 1693/2020) ha avuto modo di pronunciarsi riguardo proprio l’obbligo di iscrizione all’albo.

In conclusione, dal momento che, nel caso di specie, la lex specialis di gara non contiene tra i requisiti anche l’iscrizione all’albo dei concessionari, quale attestazione a tutela dei comuni, l’Autorità ritiene che l’operato della SA non risulti conforme alla normativa di settore.

 

Leggi la delibera

Parere di Precontenzioso n. 149 del 30 marzo 2022

 

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