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Lombardia, del. 62/2022 – spese legali e clausola di invarianza finanziaria


Un sindaco ha avanzato dei quesiti in materia di rimborso di spese legali per gli amministratori locali, di cui ex art. 86, c. 5, d.lgs 267/2000, c.d. TUEL. In particolare viene chiesto:

  • qual è la corretta delimitazione della nozione di clausola di invarianza finanziaria, con particolare riferimento alla fattispecie in cui, nei bilanci degli anni precedenti non sia prevista un’analoga spesa;
  • se l’assenza di un apposito regolamento in proposito rappresenti una condizione ostativa al riconoscimento del rimborso.

Nella delibera n. 62/2022, depositata il 7 aprile 2022, i magistrati contabili della la Corte dei conti Sez. di controllo per la Lombardia, hanno dapprima ricordato che, con riguardo agli amministratori locali, la disciplina che regola la materia dei rimborsi per spese legali è “assoggettata a rango primario”, e nello specifico all’art. 86, c. 5, del TUEL, introdotto dall’articolo 7-bis, c. 1, del d.l. 78/2015 che dispone che “il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

  1. assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato;
  2. presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
  3. assenza di dolo o colpa grave”.

Con riferimento al primo quesito avanzato, viene ricordato e condiviso l’intervento della Sezione delle autonomie della Corte dei conti che, con la deliberazione n. 17/2021, ha enunciato il principio di diritto secondo cui: “Il vincolo di invarianza finanziaria di cui all’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 va valutato in relazione alle risorse finanziarie ordinarie, in modo tale che non sia alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente. Ne deriva che l’ente può sostenere le spese di cui all’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 nei limiti in cui tali spese trovino copertura nelle risorse finanziarie ordinarie già stanziate in bilancio, con la conseguenza di non alterare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente”.

Sulla base di questo principio, i magistrati contabili, chiamando in causa i principi della contabilità armonizzata, di cui al d.lgs. 118/2011, e in particolare il principio contabile della competenza finanziaria potenziata, ricordano che le obbligazioni giuridiche passive, e la conseguente registrazione del provvedimento di impegno, a valere sulla competenza, avviene nel momento in cui l’impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili.  Pertanto, come già evidenziato nella delibera n. 113/2021 dalla Sez. di controllo per il Molise, rispetto al caso di specie, se l’obbligazione si attualizza con la richiesta di rimborso avanzata dall’amministratore e trovando la sua fonte nella legge e nella sentenza favorevole, prima della richiesta di rimborso il vincolo contabile cui è subordinato l’obbligo di registrazione dell’impegno ex art. 183 TUEL non può sorgere.

Tuttavia, l’Ente, a titolo prudenziale, può costituire un accantonamento a fondo rischi con il fine di far fronte alla spesa futura e al contempo garantendo il mantenimento dell’equilibrio pluriennale di parte corrente.

Quanto al secondo quesito, i magistrati contabili evidenziano che la mancanza di un apposito regolamento non osta al riconoscimento del rimborso, dal momento che tra i presupposti normativi previsti dall’art. 86, c. 5 del TUEL sopracitati, non è incluso anche l’adozione di un regolamento.

Anche in questo caso, l’Ente, nell’ambito della propria potestà normativa, può dotarsi di regolamento ad hoc.

 

Leggi la delibera

CC 62-2022 Lombardia

 

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