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ARAN parere CFL156 – Personale assunto ex art. 1 c. 557 l. 311/2004 e retribuzione di posizione


L’Aran, con il parere CFL156, pubblicato il 27 aprile 2022, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della disposizione di cui all’art. 15, comma 2, del Ccnl. Funzioni Locali del 21 maggio 2018 (relativa al limite massimo complessivo per la retribuzione di posizione per il personale incaricato di posizione organizzativa) alla fattispecie del personale assunto ai sensi dell’art. 1, comma 557, della l. 311/2004 cui venga conferita una posizione organizzativa.

Ricordiamo innanzitutto che tale norma stabilisce che “I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (…) possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’Amministrazione di provenienza”, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali.

L’Agenzia evidenzia che, tenuto conto delle particolari finalità perseguite con la richiamata disciplina a favore di quelle amministrazioni di ridotte dimensioni che debbano reperire personale con competenze adeguate all’assunzione di responsabilità dei servizi, considerato che, nei casi di specie, si è in presenza di due distinti ed autonomi rapporti di lavoro (in relazione a ciascuno dei quali può essere attribuito un incarico di P.O.), “si ritiene che il limite massimo complessivo, percepito dal singolo dipendente titolare dei due rapporti, pari a 16.000 euro annui lordi di cui all’art. 15, comma 2 del CCNL del 21 maggio 2018 possa essere superato.”

 

Leggi il parere

cfl156

 

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