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Appalti: nuovo regolamento Anac su vigilanza collaborativa


È stato pubblicato sulla G.U. serie generale n. 89 del 15 aprile 2022, la Delibera Anac n. 160/2022 con cui l’Autorità ha approvato il nuovo “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici”, di cui ex art. 213, comma 3, lett h), d.lgs. 50/2016, che avrà efficacia con decorrenza dalla data di pubblicazione della delibera in Gazzetta.

Il nuovo regolamento, che prende il posto del precedente approvato dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 28 giugno 2017, si applica agli appalti e alle concessioni per l’acquisizione di servizi, forniture e lavori che le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori di cui all’art. 3 del d.lgs. 50/2016, intendono bandire sulla base dei programmi di acquisizione delle Stazioni Appaltanti (di seguito solo SA) o, anche al di fuori della programmazione, quando ricorrono i presupposti previsti dal presente regolamento.

Lo strumento della vigilanza collaborativa può essere richiesto dalla SA prima di indire una procedura di gara al fine di chiedere all’Autorità un supporto nella predisposizione degli atti di gara, verificare la conformità alla normativa di settore, individuare clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, situazioni di conflitto di interesse e monitorare lo svolgimento dell’intera procedura di gara ed eventualmente la fase di esecuzione.

L’art. 4 del Regolamento indica quali sono i presupposti per l’attivazione della vigilanza collaborativa, fra i quali, qui a titolo non esaustivo:

  • Affidamenti disposti nell’ambito di programmi straordinari di interventi in occasioni di grandi eventi;
  • Affidamenti disposti a seguito di calamità naturali;
  • Interventi per la realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;
  • Interventi per i quali sussiste elevato rischio corruttivo o in presenza di situazioni anomale sintomatiche di situazioni illecite o eventi criminali.

La richiesta è presentata all’Autorità con istanza sottoscritta dal legale rappresentante della SA specificando le motivazioni e indicando i presupposti tassativi di cui sopra nell’elenco soggetti a valutazione da parte di Anac. Qualora la richiesta contenga l’indicazione di una pluralità di affidamenti, saranno individuate le procedure maggiormente significative da sottoporre a vigilanza. In caso di rigetto della richiesta, l’Autorità può comunque agire nell’ambito dei poteri che il legislatore le ha attribuito ai sensi dell’art. 213, comma 3, del codice dei contratti.

Le modalità di svolgimento della vigilanza collaborativa sono definiti in un protocollo di azione di durata annuale o comunque non superiore a due anni a seconda della specificità della SA e degli interventi oggetto di richiesta di vigilanza collaborativa. Il protocollo viene pubblicato tempestivamente sul sito istituzionale dell’Autorità e acquisisce efficacia dal momento della sua pubblicazione.

Il Consiglio dell’Autorità può disporre la risoluzione del protocollo nei seguenti casi:

  1. Decorsi tre mesi dalla pubblicazione del protocollo, la SA non ha inoltrato alcuna documentazione all’Autorità o non ha richiesto alcun intervento alla stessa;
  2. SA inadempiente agli obblighi di comunicazione preventiva degli atti e documentazione di gara;
  3. Mancato adeguamento alle osservazioni formulate da Anac, se ritenuto particolarmente grave;
  4. Sopravvenute e motivate ragioni di merito o opportunità.

 

Leggi il regolamento

Anac – Regolamento vigilanza collaborativa

 

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