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Campania, del. 21/2022 – Incentivi tecnici in caso di nomina tardiva dei beneficiari


Un sindaco ha formulato una richiesta di parere in materia di incentivi per funzioni tecniche, chiedendo se, nell’ambito della disciplina di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/16, l’individuazione tardiva, rispetto al concreto avvio della procedura di gara, dei beneficiari dell’incentivo in parola incida, o meno, sulla concreta erogabilità dello stesso, anche con particolare riferimento allo specifico caso di ritardo della nomina del direttore dell’esecuzione nell’ambito degli appalti di servizi e forniture.

Con deliberazione n. 21/2022, depositata il 31 marzo 2022, i magistrati contabili della Sezione di controllo per la Campania, hanno ricostruito il sistema di vincoli, soggettivi ed oggettivi, che le disposizioni, di cui all’art. 113 del vigente codice dei contratti pubblici, prevedono per l’erogazione degli incentivi tecnici.

Sotto il profilo oggettivo, il comma 2 del citato articolo prevede la remunerabilità delle sole seguenti funzioni tecniche:

  • di programmazione della spesa per investimenti;
  • di valutazione preventiva dei progetti;
  • di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
  • di RUP;
  • di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
  • di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

I magistrati contabili specificano che per appalti relativi a servizi e forniture l’erogazione dell’incentivo è prevista nel solo caso della nomina del direttore dell’esecuzione, che, in ragione della vigente disciplina dell’Anac (linee guida n. 3), è imposta, disgiunta rispetto a quella del RUP, nel solo caso di appalti di importo superiore a 500.000 euro ovvero di particolare complessità, con valutazione spettante ai dirigenti.

Per quanto riguarda invece i limiti soggettivi, l’art. 113 del d.lgs. 50/2016 ha perimetrato anche la platea dei possibili beneficiari dell’incentivo individuandoli nel responsabile unico del procedimento (RUP), nei soggetti che svolgono le funzioni tecniche sopra richiamate, nonché nei loro collaboratori.

Quanto sopra premesso, secondo la deliberazione in commento, per quanto attiene il primo quesito, al ricorrere di tutti i presupposti previsti dal quadro normativo di riferimento, è consentita l’erogazione dell’incentivo anche se l’individuazione dei dipendenti beneficiari dello stesso è successiva all’avvio della procedura di gara, purché rientrino nella platea dei possibili beneficiari, come sopra indicato, e previo accertamento delle specifiche attività dagli stessi svolte.

Per quanto riguarda il secondo quesito, infine, a parere dei magistrati contabili della Campania, non rileva che la nomina del direttore dell’esecuzione nell’ambito di appalti di servizi e forniture sia avvenuta prima o dopo l’inizio dell’esecuzione del servizio o della fornitura; ciò che conta è che si accerti, infatti, l’avvenuta esecuzione della tipologia di attività cui la norma in esame subordina l’erogazione dell’incentivo.

Valutazione questa rimessa all’ente interessato.

 

Leggi la delibera

CC 21-2022 Campania

 

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