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Sicilia, del. 51/2022 – Fondo risorse decentrate, contabilizzazione e utilizzo in ente dissestato


Il sindaco di un comune ha chiesto un parere in materia di procedura e regole di contabilizzazione e utilizzo del Fondo risorse decentrate in un ente dissestato, ponendo in particolare i seguenti quesiti:

– se, nel caso di comune dissestato e nelle more dell’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato e degli altri bilanci di previsione e rendiconti non deliberati, qualora sia stato regolarmente costituito il fondo risorse decentrate, parte stabile, nei limiti dei trasferimenti per legge e delle somme stanziate nell’ultimo bilancio approvato con riferimento all’esercizio in corso, possa validamente essere espresso il parere del Collegio dei Revisori sulla compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio dell’ente ed essere conclusa la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo;

– se, nel caso di mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo entro il 31/12 di ogni anno, le relative somme confluite nell’avanzo di amministrazione vincolato possono essere utilizzate, previa certificazione del collegio dei revisori, con riferimento agli esercizi finanziari approvati con i bilanci di previsione e i rendiconti deliberati dall’ente in conformità all’art. 264, c. 2, del TUEL ovvero se occorre obbligatoriamente attendere l’approvazione dell’esercizio corrente.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 51/2022, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo in data 28 marzo 2022, hanno proceduto preliminarmente ad una ricostruzione dell’iter di costituzione del Fondo risorse decentrate, nonché dei vincoli gravanti sugli enti in situazione di crisi finanziaria.

Relativamente a tale fattispecie, la Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 67, c. 6 del Ccnl. FL del 21 maggio 2018, gli enti dissestati possono costituire il Fondo solo nella sua parte stabile, essendogli preclusa la possibilità di alimentare lo stesso con gli importi oggetto della parte variabile di cui al comma 3 del medesimo art. 67, con l’unica eccezione “delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge”.

I magistrati contabili ritengono, dunque, che l’ente dissestato conserva il potere/dovere di costituire il Fondo, con i limiti derivanti dalle disposizioni contrattuali sopra richiamate, ed il procedimento non subisce alcuna interruzione, con la conseguenza che l’organo di revisione è tenuto a rendere il proprio parere tenendo conto della programmazione e autorizzazione di spesa dell’ultimo bilancio approvato o di quelli successivi all’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, a seconda della fase in cui si trova l’ente e all’annualità presa in considerazione.

In merito al secondo quesito, la sezione di controllo per la Sicilia evidenzia la necessità di fare riferimento ai principi che governano l’utilizzo della quota vincolata del Risultato di amministrazione, considerato che il punto 5.2 dell’all. 4/2 al d.lgs. 118/2011 prevede espressamente che “Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio”.

I magistrati ritengono utile richiamare la propria deliberazione n. 96/2021, nella quale si chiarisce che è interdetto “(…) l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione all’ente in ritardo nell’approvazione del proprio rendiconto. Ai sensi del d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 4/2, § 9.2.19, infatti: Gli enti in ritardo nell’approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione”.

Secondo la deliberazione in commento, infine, per l’ente che si trova in dissesto, scaduto il termine fissato dall’art. 264 del TUEL per l’approvazione dei documenti contabili, si applicano le regole sull’utilizzo della quota vincolata del Risultato di amministrazione negli enti in ritardo nell’approvazione dell’ultimo rendiconto tracciate dall’art. 1, commi 897 e 898, della l. 145/2018 e dal d.lgs. 118/2011, allegato n. 4/2, paragrafi 9.2.15 e 9.2.16.

 

Leggi la Deliberazione

CC 51-2022 Sicilia

 

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