Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Puglia, del. 47/2022 – contabilizzazione spese di progettazione opere pubbliche PNRR


Un sindaco ha avanzato un quesito in merito alla corretta contabilizzazione delle spese di progettazione, con riferimento alle opere pubbliche eventualmente finanziate dai fondi del PNRR e dal PNC, in considerazione della deroga prevista dall’art. 6-bis del d.l. 152/2021, che, proprio in materia di inarichi di progettazione, al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi per l’assegnazione delle risorse del PNRR, prevede la possibilità di affidare l’incarico anche in assenza della previsione nei documenti di programmazione dell’ente di cui ex art. 21, d. lgs 50/2016.

La Corte dei conti Sez. contabile della Puglia, nella deliberazione n. 47/2022, depositata il 3 marzo 2022, nel fornire il parere richiesto ha offerto una lettura interpretativa delle norme di contabilità pubblica che regolano la materia interessata.

Nella delibera in commento, viene, in particolare, ricordato che il programma triennale dei lavori pubblici, di cui ex. art. 21, d. lgs. 50/2016, deve essere approvato nel rispetto del Documento Unico di Programmazione (c.d. DUP), in coerenza con il bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria. Nello specifico, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, prevede che la spesa riguardante il livello minimo di progettazione richiesto ai fini dell’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici, viene registrata nel bilancio di previsione prima dello stanziamento riguardante l’opera cui la progettazione si riferisce, richiedendo, quindi, la necessaria individuazione specifica dell’investimento.

Nel caso oggetto di parere, rileva, tuttavia, la caratteristica dell’incertezza della tipologia di finanziamento che riguarda le opere pubbliche finanziate dai fondi del PNRR e dal PNC, per cui anche le relative spese di progettazione, evidenziano i magistrati contabili, “ difficilmente potrebbero essere contabilizzate tra gli investimenti, in quanto, a tal proposito, è necessario che i documenti di programmazione dell’ente individuino in modo specifico l’investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento”, che dovranno “essere conosciuti o conoscibili ex ante, con un grado di attendibilità tale da evitare che si faccia ricorso ad un affidamento non funzionalizzato al perseguimento di un concreto interesse pubblico” (si veda sul punto Lombardia, del. 352/2019).

Nel caso in commento, i magistrati contabili, ritengono, pertanto, che le spese di progettazione, per finanziamenti che presentano elementi di inceretezza circa la loro realizzabilità, vadano considerate spese correnti finanziate con entrate correnti, per cui l’ente locale è comunque chiamato ad una attenta valutazione e in conformità ai principi e alle regole contabili di riferimento, nonché sempre in un’ottica di perseguimento dell’interesse pubblico.

 

Leggi la delibera

CC 47-2022 Puglia

 

Si segnalano i nostri seminari e corsi in programma!

Self, agenzia che da oltre 10 anni, lavora al fianco delle p.a. e degli enti partecipati, offre servizi di formazione, assistenza e supporto in materia. Chiedi un preventivo gratuito scrivendo a info@self-entilocali.it e/o telefonando allo 0571/418873


Richiedi informazioni