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Calabria, del. 32/2022 – Anticipazioni di liquidità prima del dissesto, non è competenza dell’OSL


Un sindaco ha richiesto un parere riguardo la competenza al rimborso dell’anticipazione di liquidità con CDP (Cassa Depositi e Prestiti)  contratte prima della dichiarazione di dissesto.

In particolare viene richiesto se la competenza ricade in capo all’Organismo Straordinario di Liquidazione, come affermato dalla Corte dei Conti Molise nella deliberazione n. 134/2017 e nell’orientamento espresso dal Ministero dell’Interno- Direzione Centrale della Finanza Locale il 17 giugno 2021, o al Comune.

Con deliberazione n. 32/2022 depositata il 28 febbraio 2022, i magistrati contabili della Sez. di controllo per la Calabria, hanno fin da subito rilevato la specificità del quesito proposto e l’assenza di precedenti pareri della magistratura contabile sul punto, che invece si è espressa sul criterio generale di discriminazione tra la competenza della gestione liquidatoria e quella dell’Ente che gestisce l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Anche rispetto al parere fornito dalla Sez. Molise sopra richiamata, viene evidenziato che lo stesso è stato reso in relazione a un quesito diverso.

Il caso in commento, invece, i magistrati contabili ritengono sia ascrivibile all’articolo 255 del Tuel per cui “non compete all’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagament di cui all’articolo 206”.

Il pagamento delle quote capitali delle anticipazioni di liquidità, secondo l’art. 1, commi 11 e 13 del d.l. 35/2013, deve avvenire “mediante addebito automatico effettuato dal tesoriere nel conto corrente bancario intestato all’Ente che a tal fine deve impartire apposita disposizione irrevocabile di addebito, (…) e integra uno strumento straordinario (…) al fine di favorire il tempestivo pagamento degli enti locali dei propri debiti”.

La competenza dell’Ente, dunque, si evince anche dalla natura dell’anticipazione di liquidità che non dà luogo a debito, ma a un prestito di cassa rectius linea di cassa che ha la funzione di fornire una provvista di cassa in grado di far fronte a debiti certi liquidi ed esigibili che hanno copertura finanziaria ma che non possono essere pagati per un deficit di cassa.

In conseguenza a tutto ciò, l’istituto dell’anticipazione non può “essere utilizzato come entrata per la copertura di pregressi disavanzi o spese diverse” rispetto ai motivi per cui è stato erogato, comportando così una violazione del divieto di indebitamento per il pagamento di spese correnti.

Da ultimo, osservano i magistrati contabili, far ricadere in capo all’OSL la competenza del pagamento di rate annuali con scadenza successiva alla dichiarazione di dissesto, si scontra con il principio della competenza finanziaria potenziata che prevede l’imputabilità delle rate al bilancio dell’esercizio in cui queste diventano esigibili.

 

Leggi la delibera

CC 32-2022 Calabria

 

 

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