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ARAN: Permessi studio, anche per lezioni da remoto rese da università non telematiche


L’Aran, con il parere CFC57b pubblicato il 22 marzo 2022, ha fornito alcune indicazioni riguardo l’applicabilità dell’art. 46 Ccnl. Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018, utili anche in riferimento al personale degli enti locali tenuto conto della identica formulazione letterale dell’art. 45 del Ccnl. Funzioni Locali del 21 maggio 2018 sul “Diritto allo studio”.

L’Aran ha ricordato innanzitutto che, in base a chiarimenti forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica (con la circolare n. 12 del 2011) e dalla stessa Agenzia, nel caso di lezioni rese da Università telematiche, è necessario che tali università attestino mediante un’apposita certificazione in quali giorni il dipendente abbia seguito personalmente ed effettivamente le lezioni telematiche. Ciò al fine di consentire all’amministrazione del dipendente che intende beneficiare dei permessi per diritto allo studio, di verificare l’effettiva partecipazione del lavoratore ai corsi di studio – siano essi resi in modalità on-line o in modalità ordinaria – in coincidenza con l’orario di lavoro.

A tal proposito, l’Agenzia richiama quanto previsto dal comma 9 dell’art. 46 del Ccnl. comparto Funzioni Centrali 2016/2018 (come anche dal comma 9 dell’art. 45 del Ccnl. Funzioni locali 2016/2018), relativo all’obbligo per il dipendente/studente di “presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo”.

A parere dell’Aran, anche nel caso di università non telematiche che, per far fronte all’emergenza pandemica da Covid-19, hanno dovuto approntare una peculiare didattica a distanza (in modalità e-learning, live streaming, webinar, etc.), il dipendente deve fornire al proprio datore di lavoro la certificazione mediante la quale l’università attesta che quel determinato dipendente ha seguito personalmente ed effettivamente, in orari coincidenti con quelli lavorativi, le lezioni da remoto.

L’Agenzia evidenzia che “Diversamente opinando si avrebbe una non sostenibile disparità di trattamento tra i lavoratori/studenti”.

 

Leggi il parere

CFC-57b

 

 

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