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Fine dello stato di emergenza, ecco il decreto


È stato pubblicato nella G.U. n. 70 del 24 marzo 2022, il d.l. 24/2022 concernente “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” in vigore a partire dal 26 marzo 2022.

Il nuovo e atteso decreto che dispone la fine dello stato di emergenza sanitaria, decretato per la prima volta lo scorso 31 gennaio 2020, contiene le disposizioni che porteranno nei prossimi mesi ad un graduale abbandono delle restrizioni adottate per fronteggiare la diffusione dell’epidemia da covid-19.

Di seguito si riportano le novità di maggiore interesse.

Artt. 1, 2, e 3 – Cessazione dello stato di emergenza  

Durante la fase di progressivo rientro all’ordinario, a partire dal 1 aprile e fino al 31 dicembre 2022, al fine di continuare a  disporre, anche  successivamente  alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale, è temporaneamente istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, mentre, su richiesta delle amministrazioni competenti, potranno essere adottate ordinanze da parte del Ministero della Salute al fine di regolare lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali ovvero, potendo introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, imponendo misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

Art. 4 – Isolamento e auto-sorveglianza

Continueranno ad essere adottati i provvedimenti di isolamento emessi dalle autorità sanitarie nei confronti delle persone risultate positive al Sars-CoV-2. Pertanto, permane il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino ad avvenuta guarigione accertata con esito negativo di test rapido o molecolare. Ai contatti stretti con soggetti accertati positivi si applica il regime di auto-sorveglianza con obbligo di indossare dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 al chiuso e in caso di assembramento fino a 10 giorni successivi la data dell’ultimo contatto e con obbligo di effettuare test rapido o molecolare. Rimangono esclusi i bambini di età inferiore ai 6 anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Art. 5 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Fino al 30 aprile 2022 rimane l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

  • Accesso mezzi di trasporto quali, aerei, navi, traghetti, treni regionali, intercity, intercity notte e alta velocità, autobus per il trasporto di persone, autobus adibiti a servizio NCC, mezzi di trasporto scolastico;
  • Spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto
  • Sale da ballo, discoteche e locali assimilati

Per i lavoratori sono, invece, considerati dispositivi di protezione delle vie respiratorie le mascherine di tipo chirurgiche.

Art. 6 – Graduale eliminazione del green pass base 

Dal 1 al 30 aprile 2022 è richiesto l’uso della certificazione verde da vaccinazione, guarigione, c.d. green pass rafforzato, o, da test, c.d. green pass base, per l’utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all’art. 5 ovvero, per l’accesso ai seguenti servizi:

  • Mense, catering, servizi di ristorazioni svolti al banco o al tavolo al chiuso, eccetto per i servizi di ristorazione presenti all’interno strutture ricettive riservati ai clienti alloggiati;
  • Concorsi pubblici e corsi di formazione privati
  • Partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi che si svolgono all’aperto.

Le stesse disposizioni valgono per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, per il personale delle amministrazioni pubbliche di cui ex art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001, e per il personale del settore privato.

Art. 7 – Graduale eliminazione green pass rafforzato

Dal 1 al 30 aprile l’uso del c.d. green pass rafforzato, da vaccinazione o guarigione è richiesto per i servizi e le attività che si svolgono al chiuso quali:

  • Piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, spazi adibiti a spogliatoi, docce;
  • Convegni, congressi, centri culturali e sociali e ricreativi, esclusi i centri educativi per l’infanzia
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive

Art. 8 – Obbligo vaccinale

Fino al 31 dicembre 2022 resta fermo l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario ovvero, per i lavoratori impiegati nelle strutture residenziali socio-assistenziali e socio sanitarie

Per il personale della scuola, università, comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e polizia locale, l’obbligo resta fermo fino al 15 giugno 2022, non sussistendo comunque in caso di accertato pericolo per la salute.

Art- 9 – Gestione dei casi di positività nel sistema educativo scolastico e formativo

Dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, resta fermo l’uso dei dispositivi di protezione di tipo chirurgico o FFP2 e lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Per le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o autosomministrato.

Art. 10 – Proroga dei termini per Smart working e lavoratori fragili

Proroga al 30 giugno 2022 della sorveglianza sanitaria relativa ai lavoratori maggiormente esposti al rischio contagio, c.d. lavoratori fragili, e delle disposizioni in tema di lavoro agile per i lavoratori del settore privato.

 

Leggi il decreto

D.L. 24-2022- fine stato emergenza

 

 

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