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Cassazione: danno patrimoniale e morale per errore in graduatoria


Nel caso in cui un candidato sia stato posizionato in graduatoria in un posto più basso per errore della amministrazione pubblica, e la “responsabilità dell’amministrazione pubblica costituisce un fatto indiscusso e accertato”, il danno, patrimoniale e non, può essere determinato anche in via presuntiva e liquidato in via equitativa.

Questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione civile, sez. III, nell’ordinanza n. 8101, depositata il 14 marzo 2022, con la quale è stato accolto il ricorso per il risarcimento del danno subito da un dipendente del MIUR, per anni costretto a fare il pendolare per un errore in graduatoria.

Nel caso di specie, il ricorrente, con diritto di precedenza nella graduatoria ex art. 33 della l. 104/1992, era stato scavalcato in graduatoria da un concorrente che aveva presentato della documentazione risultata non veritiera (a seguito di un accesso agli atti che dal Ministero dell’Istruzione e dell’Università era stato negato sino alla sentenza del TAR Lazio), con la conseguenza di essere assegnato alla sede di Frosinone piuttosto che alla più prestigiosa e vicina Accademia delle Belle Arti di Napoli. Il ricorrente aveva proposto ricorso per Cassazione, impugnando la sentenza della Corte d’Appello di Salerno, per ottenere, in ragione del diritto correlato alla conseguita graduatoria, il risarcimento del danno patrimoniale, esistenziale e alla carriera, nonché da perdita di chance.

I giudici di legittimità hanno riconosciuto il diritto del ricorrente a ricevere il risarcimento del danno patito, sia patrimoniale che morale, negando invece il danno da perdita di chance, ritenendola non provata.

Quanto al danno patrimoniale, essi hanno sottolineato che “si tratta di dover valutare le condizioni di maggior dispendio di energie e denaro in cui si è trovato il ricorrente nell’affrontare impegnative trasferte settimanali da Salerno a Frosinone, anziché da Salerno a Napoli (sede cui aveva sin dall’origine diritto), che gli hanno impedito un più agevole accudimento della madre anziana e della sorella disabile, bisognose di cure ex art. 21 L. 104/1992, sino all’effettivo trasferimento all’Accademia delle Belle Arti di Napoli”.

La Corte di Cassazione evidenzia altresì in merito alla valutazione danno patrimoniale, come essa emerga dalle circostanze di fatto e da indici che hanno “ictu oculi” quella “minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare un apprezzamento equitativo” del danno stesso, essendo indubbio e sufficientemente provato che il ricorrente si recasse nella diversa sede di Frosinone affrontando ingenti spese di viaggio per assicurare assistenza alla sorella, portatrice di grave handicap, e all’anziana madre.

Con riferimento al danno morale, i giudici ricordano che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da tempo affermato il principio secondo cui “il danno esistenziale – da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno – va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni”.

In conseguenza di ciò, secondo l’ordinanza in commento il giudice di merito avrebbe dovuto considerare il maggiore disagio e il peggioramento delle condizioni di esistenza del ricorrente nell’assicurare presenza e assistenza ai propri congiunti, sopportati per anni, prima del ripristino della situazione cui aveva originariamente diritto.

 

Leggi l’ordinanza

8101 2022 cassazione

 

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