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Partecipate: ampia discrezionalità nella selezione del proprio personale


 

L’art. 19 comma 2, d.lgs. 175/2016, “affida ampia discrezionalità alle società pubbliche riguardo alle modalità di reclutamento del personale (…) discrezionalità che incontra il suo limite nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità (…)”.

Questo il principio di diritto espresso dalla sezione prima del TAR Campania nella sent. 1371/2022.

Il caso oggetto di ricorso ha riguardato la Regione, una società dalla stessa partecipata che svolge il ruolo di centrale di committenza per gli acquisiti, e un suo dipendente.

Il ricorrente, infatti, aveva partecipato, nel 2018, all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore generale della società in house, in virtù dei titoli professionali e di servizio maturati all’interno della stessa società anche in qualità di Direttore generale uscente, trovandosi, all’esito dell’espletamento delle relative prove selettive, incluso fra gli idonei.

In seguito, nel 2021, la Regione, nonostante la mancata conclusione del procedimento avviato nel 2018, dietro richiesta della società partecipata, aveva approvato un nuovo avviso pubblico sempre per il conferimento dell’incarico di cui sopra, resosi necessario a seguito del riassetto organizzativo della società per effetto del nuovo Piano Industriale triennale.

Ad avviso del ricorrente, la nuova procedura di selezione risulterebbe illegittima stante l’elenco di candidati idonei alla nomina di Direttore generale formato all’esito della procedura avviata nel 2018, nonché a causa del mancato rispetto del dovere di conclusione, mediante provvedimento espresso, o di annullamento del procedimento avviato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2, 3 e 21 nonies, l. 241/1990, ovvero, della incompetenza della Regione a procedere a scelta in luogo della partecipata con riferimento, in particolare, alla nomina del Direttore generale, di competenza, per Statuto, esclusivamente del C.d.A. societario.

Dalle memorie prodotte dalla società chiamata in causa, emerge che la richiesta di pubblicare un nuovo avviso di selezione in sostituzione del precedente, fatta alla Regione, nell’ambito dei rapporti societari intercorrenti tra l’ente pubblico e la partecipata, nasceva dall’esigenza di individuare una figura con capacità manageriali rispondenti all’ampliamento e aggiornamento tecnologico delle attività da svolgersi nell’ambito del nuovo Piano industriale triennale, quindi differenti rispetto a quelle oggetto del precedente avviso pubblico.

I giudici del TAR, non condividendo le doglianze del ricorrente, hanno evidenziato che “la Regione ha inteso esercitare le proprie prerogative di controllo sulla partecipata – approvando- un nuovo avviso, dando ampiamente conto delle ragioni fondanti la nuova procedura selettiva”. Pertanto, ad avviso dei giudici, il decreto dirigenziale “non è preordinato all’immediato reclutamento dell’esponente apicale del personale, quanto piuttosto a introdurre una procedura valutativa all’esito della quale saranno raccolte le manifestazioni di interesse di soggetti potenzialmente idonei ad essere nominati”.

Inoltre, aspetto di non poco conto, è il fatto che i criteri di selezione, non sono, ritengono ancora i giudici, neutrali rispetto all’interesse pubblico finale rappresentato dall’efficiente allocazione delle risorse pubbliche.

I giudici del TAR, ricordano, infine, che “l’elevato contenuto discrezionale di cui dispone la società partecipata nella scelta del personale si giustifica con la mutevolezza delle dinamiche imprenditoriali, tipiche anche di un ente giuridico privato benché partecipato da un soggetto pubblico, che non possono essere condizionate da parametri rigidi e precostituiti che si rivelerebbero inappropriati e non efficienti per intercettare il candidato più idoneo (…)”.

 

Leggi la sentenza

TAR CAMPANIA1371-2022- in house

 

 

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