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Lombardia, del. 40/2022 – Sentenza esecutiva e debiti fuori bilancio, necessaria l’approvazione consiliare


Un sindaco ha proposto un quesito riguardo la sentenza di condanna del giudice di pace alla rifusione delle spese di lite a seguito del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, chiedendo, in particolare, se sia imprescindibile seguire il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui ex art. 194, comma 1, lett a), TUEL ovvero se, vista la particolarità qualitativa delle sentenze di condanna del giudice di pace, questo ammetta un procedimento alternativo per ristorare l’avente diritto.

Nella deliberazione n. 40 depositata il 10 marzo 2022, i magistrati contabili della Corte dei conti, sezione di controllo Lombardia, ritengono di non doversi discostare, nel fornire il parere, dal principio di diritto già espresso dalla Sezione Autonomie nella deliberazione n. 27/2019 secondo cui “ il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della relativa deliberazione di riconoscimento”.

Inoltre, nel rapporto tra l’art. 152 del TUEL, relativo all’autonomia regolamentare accordata agli enti locali, in tema di ordinamento finanziario e contabile, e l’art. 194 sopra citato, sempre la Sezione Autonomie ritiene che quest’ultimo si pone come “principio generale con valore di limite inderogabile rispetto alla potestà regolamentare dell’ente locale” e che in merito alla portata precettiva dell’art. 194 TUEL, questa non introduce “un distinguo per la regolazione contabile di ciascuna delle eterogenee fattispecie disciplinate ma preveda, anzi, un regime indifferenziato, disponendo, infatti, per tutte una uniforme procedura di riconoscimento di competenza consiliare”.

Nella delibera in commento viene ricordato che con riguardo all’autonomia regolamentare di cui all’art. 152 TUEL gli enti locali possono “prevedere, con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenza, specifiche procedure e misure organizzative che consentano il tempestivo riconoscimento degli stessi”.

A tal fine i magistrati contabili ricordano che “in virtù del principio contabile della programmazione ed ai fini di una corretta quantificazione del fondo contenzioso, particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza” (Sezione delle Autonomie n. 14/SEZAUT/2017/INPR).

 

Leggi la delibera

CC 40 – 2022 Lombardia

 

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