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Autonomie, del. 4/2022 – divieti art. 90, comma 1 Tuel e enti in riequilibrio finanziario


I magistrati contabili della sezione Autonomie nella deliberazione n. 4/2022, pubblicata sul sito il 7 marzo 2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “il divieto di cui all’art. 90, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, riguardante gli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, non può essere esteso anche agli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, salvo i casi in cui questi ultimi si trovino in condizioni di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 242 del TUEL”.

La questione di massima era stata sollevata dalla Corte dei Conti, Sez. Contr. Liguria, del. n. 2/2022, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. 174/2012, e ss.mm.ii., nei seguenti termini: “se l’art. 90, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, nella parte in cui vieta agli enti dissestati e strutturalmente deficitari, di assumere collaboratori con contratto a tempo determinato, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo a supporto degli organi politici, debba ritenersi esteso anche agli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, durante l’intero arco temporale di attuazione del piano di risanamento”.

Alla conclusione di cui sopra, la magistratura contabile della Sezione Autonomie perviene in ragione del fatto che non è possibile tracciare una linea di demarcazione netta tra le fattispecie indicate nell’art. 90 di cui sopra e l’istituto del riequilibrio finanziario di cui ex art 243-bis del TUEL.

Infatti, nella delibera in commento, sebbene da un lato venga condivisa la conclusione della Sezione Ligure remittente circa l’impossibilità di estendere il divieto di cui all’art, 90, comma 1 citato, oltre alle fattispecie previste dal legislatore, quindi enti in dissesto e strutturalmente deficitari, tuttavia il percorso argomentativo seguito dai magistrati contabili della Sezione Autonomie è diverso.

Si ritiene, infatti, che sia l’art. 242 che l’art. 243-bis, si riferiscono a condizioni di squilibrio e che pertanto risulta “assai problematico poter esprimere un giudizio di valore, in termini di maggiore o minore gravità, dalla lettura delle norme” dal momento che, a parere della Sezione Autonomie, la differenza tra le due fattispecie si sposta sul modo in cui viene accertato lo squilibrio: una verifica statica per quanto riguarda gli enti strutturalmente dissestati, e un’analisi più dinamica per quanto riguarda invece la fattispecie del piano di riequilibrio.

Le due fattispecie, a parere dei magistrati contabili, non si troverebbero in una condizione di incomunicabilità ma, al contrario, in “un normale rapporto di interferenza”, giacché, come ha affermato la stessa Sezione Ligure remittente, così come la situazione di deficitarietà strutturale non sfocia, necessariamente, nella procedura di riequilibrio finanziario, anche quest’ultima non è incompatibile con la prima, dal momento che la sua approvazione “impegna l’ente ad un percorso di risanamento che si dispiega nel corso di un ampio arco temporale” durante il quale “potrebbe manifestarsi la ricorrenza della violazione della maggioranza dei parametri indicati all’art. 242 TUEL”, e, di conseguenza, configurandosi questi enti come strutturalmente deficitari. 

Pertanto, i magistrati contabili della Sezione Autonomie, ritengono applicabile il divieto di cui ex art. 90, comma 1 del TUEL, solo quando gli enti in PRFP sono anche strutturalmente deficitari.

 

Leggi la delibera

CC 4-21 Autonomie

 

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