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Emergenza Covid- 19 e tutele previdenziali per i lavoratori c.d. fragili


In vista della scadenza il 31 marzo 2022 dello stato di emergenza, l’Inps ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il messaggio n. 1126 del 11 marzo 2022, contenente precisazioni sulle tutele previdenziali previste dall’art. 26 del d.l. 18/2020.

L’istituto di previdenza ha, infatti, ricordato che in sede di conversione del d.l. 221/2021, è stata disposta la proroga al 31 marzo 2022:

– della possibilità di svolgere di norma in modalità agile l’attività lavorativa per i lavoratori in condizione di fragilità (di cui al comma 2-bis dell’art. 26 del d.l. 18/2020);

– dell’equiparazione, per i lavoratori fragili che non hanno la possibilità di rendere da remoto la propria prestazione lavorativa, del periodo di assenza dal servizio a ricovero ospedaliero con erogazione del trattamento economico conseguente (di cui al comma 2 dell’art. 26 del d.l. 18/2020).

L’Inps ribadisce, pertanto, che “la tutela previdenziale per i lavoratori c.d. fragili del settore privato assicurati per la malattia INPS è riconosciuta dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

Il messaggio in commento, inoltre, conferma che in merito all’equiparazione, per i lavoratori non fragili, della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia, prevista dal comma 1 del citato articolo 26, non è stata prevista, ad oggi, alcuna proroga per il 2022 e, pertanto, tale regime di tutela previdenziale da parte dell’Inps, con conseguente possibilità di riconoscere l’indennità economica a carico Inps, è scaduto il 31 dicembre 2021.

 

Leggi il messaggio

Messaggio Inps 1126 del 11.3.2022

 

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