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Emilia-Romagna, del. 24/2022 – Ausiliari del traffico


Un sindaco ha posto un quesito riguardante la corretta applicazione della disciplina contenuta negli articoli 12, 12-bis e 208 del d.lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada, relative all’espletamento dei servizi di polizia stradale da parte di Corpi e servizi di polizia municipale ed alle misure di assistenza e previdenza ad essi spettanti, ponendo due quesiti specifici:

– se il personale assunto come “ausiliario del traffico” con mansioni di prevenzione ed accertamento di violazioni in materia di sosta possa essere considerato parte del corpo di polizia locale;

– in caso di risposta affermativa, se anche a tale personale debbano essere riconosciute le misure di previdenza integrative previste dall’art. 208 del Nuovo codice della Strada.

I magistrati dell’Emilia-Romagna, con la deliberazione 24/2022, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 marzo 2022, hanno premesso che:

– l’art. 11 del d.l. 285/1992 definisce la polizia stradale come quell’insieme di servizi che si occupano di prevenzione ed accertamento di violazioni stradali, di rilevazione di incidenti e regolazione del traffico, della sicurezza della circolazione e del concorso alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere;

– l’art. 12, al comma 1, individua nel dettaglio e secondo un ordine non casuale, una serie di figure che possono svolgere i servizi di polizia stradale.

La Corte ha poi ricordato che la l. 127/97 (c.d. legge Bassanini), all’art. 17, c. 132, autorizza i comuni a conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali e che con il d.l. 76/2020, è stato aggiunto l’art. 12-bis al nuovo codice della strada. Tale disposizione prevede che gli ausiliari del traffico sono figure diverse dalla polizia municipale, e che, incaricate dal sindaco con provvedimento nominativo, collaborano e coadiuvano il personale della polizia municipale con compiti limitati all’inosservanza dei limiti temporali di sosta, inosservanza dell’obbligo di pagamento e di azionamento del dispositivo controllo, inosservanza della segnaletica stradale in determinati contesti urbani.

In risposta al primo quesito, pertanto, i magistrati contabili evidenziano che gli ausiliari del traffico, essendo incaricati solo dell’espletamento di uno specifico servizio di polizia stradale, non possono essere titolari di tutte le funzioni in materia di polizia stradale previste per il personale della polizia municipale; pertanto, non possono essere considerati personale appartenente al Corpo di Polizia municipale, di cui non rivestono altresì alcuna qualifica ordinamentale.

Venendo al secondo quesito, la Corte rammenta che l’art. 208 del d.lgs. 285/1992, contiene un vincolo di destinazione per i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti agli enti locali per le violazioni previste dallo stesso codice della strada, prevedendo al comma 4 che una quota degli stessi sia destinata, tra l’altro, a misure di assistenza e di previdenza per il personale dei Corpi e servizi di polizia provinciale e di polizia municipale nell’ambito dei territori di competenza.

Secondo la deliberazione in commento, pertanto, l’ausiliario del traffico, non appartenendo al Corpo di polizia municipale, non può essere destinatario di disposizioni di previdenza integrativa prevista solo per beneficiari ben individuati dalla legge e nella fattispecie per il personale del Corpo di polizia municipale.

 

Leggi la deliberazione

CC 24-2022 Emilia Romagna

 

 

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