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Appalti – Anac: aiuti previsti dal “Sostegni bis”, si intendono fino all’approvazione del collaudo


Il momento conclusivo del procedimento di esecuzione dei lavori pubblici e del connesso rapporto contrattuale può essere individuato nell’approvazione, da parte della stazione appaltante, degli atti di collaudo o – nei casi in cui è previsto – del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Pertanto, con riguardo all’art. 1-septies del d.l. 73/2021, conv. in l. 106/2021, c.d. “Sostegni bis”, che ha introdotto un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche, al fine di mitigare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, laddove questo fa espresso riferimento ai “contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, dovrebbe trovare applicazione in tutti i casi in cui i lavori sono in corso di realizzazione al momento ivi indicato o, se conclusi, fino all’approvazione degli atti di collaudo/certificato di regolare esecuzione.

È quanto emerge dalla delibera n. 63 dell’8 febbraio 2022, con la quale Anac ha fornito un parere richiesto da un OE relativo un appalto per la riqualificazione degli impianti elettrici, per il quale l’appaltatore aveva avanzato richiesta di compensazione in base al decreto “sostegni bis” sopra citato.

La richiesta era stata respinta dalla SA perché, alla data di entrata in vigore della legge, i lavori risultavano terminati, era stato emesso il certificato di regolare esecuzione e disposto il pagamento della rata di saldo. L’appaltatore ha contestato la decisione, rinnovando la richiesta di aiuto e spiegando che il certificato di regolare esecuzione aveva carattere provvisorio perché non ancora approvato e, di conseguenza, il contratto doveva ritenersi ancora in corso.

Il d.l. 73/2021, c.d. sostegni bis risponde, infatti, alla problematica degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell’anno 2021, e si riferisce ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il comma 2 del decreto prevede la possibilità di procedere a compensazioni in aumento o in diminuzione anche in deroga a quanto previsto dall’art. 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del d.lgs. 163/2006 e, per i contratti disciplinati dal d.lgs. 50/2016, in deroga alle disposizioni dell’art. 106, comma 1, lettera a), “determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno 2021”.

Nel fornire il parere, l’Autorità ha dapprima ricordato i limiti e le condizioni previste dal “sostegni bis” sopra citata al fine di poter usufruire del meccanismo di compensazione:

  • deve riguardare i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della l. 106/2021;
  • è riconosciuta per variazioni percentuali in aumento o in diminuzione dei singoli prezzi dei materiali da costruzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nell’anno 2021 e rilevate con decreto del MIMS;
  • è determinata nei limiti e con le modalità previsti nei commi 2 e 3, applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal DL dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto MIMS con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni;
  • l’appaltatore è tenuto a presentare apposita istanza alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 1”;
  • per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d’ufficio dalla SA, entro quindici giorni dalla predetta data.

Sebbene la SA abbia rilevato che dalle disposizioni dell’art. 1-septies sopra richiamato, con particolare riferimento ai “contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” non si evinca con chiarezza se la compensazione prevista dalla d.l. possa ritenersi applicabile anche nel caso di lavori conclusi alla data di entrata in vigore della legge medesima e per i quali siano stati già emessi il certificato di ultimazione lavori, il certificato di regolare esecuzione e il CEL, con liquidazione della rata di saldo, l’Autorità, dando ragione all’OE, ha, invece, spiegato che con l’emissione del certificato di collaudo da parte del collaudatore non si esaurisce il contratto tra le parti perché il committente deve approvarlo: il collaudo diventa definitivo o per approvazione espressa o per approvazione tacita decorsi due anni e due mesi dal certificato di collaudo provvisorio. Il momento conclusivo dell’iter di realizzazione di un’opera pubblica, quindi, è rappresentato proprio dall’approvazione degli atti di collaudo.

Queste considerazioni, rileva l’Anac, possono estendersi al Certificato di regolare esecuzione che in determinati casi sostituisce il collaudo.

L’Autorità evidenzia, inoltre, che l’interpretazione “ampia” della norma, non solo sembra coerente con la ratio del decreto volto proprio a garantire alle imprese appaltatrici un meccanismo di sostegno straordinario e temporaneo per fare fronte all’aumento dei prezzi, ma è anche supportata dalla legge di bilancio 2022 che, per aiutare ulteriormente le imprese operanti nel settore dei contratti pubblici, ha previsto l’estensione a tutto il 2021 dei meccanismi di compensazione previsti dal “Sostegni bis”.

 

Leggi la delibera

Parere sulla normativa n. 63 8.02.2022_self-entilocali

 

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