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Puglia, del. 40/2022 – Spese per tamponi per diagnosi Covid-19: parere inammissibile


Il Sindaco di un Comune ha formulato una richiesta di parere in ordine alla legittimità per l’ente di accollarsi le spese per il tampone o il test salivare per la diagnosi del Covid-19.

In particolare, si chiede alla Corte di sapere:

  • se, a seguito della conoscenza di alcuni casi di positività tra i propri dipendenti e/o familiari degli stessi, il comune possa procedere ad effettuare degli screening tra i dipendenti attraverso la somministrazione di tamponi, considerando le spese per i tamponi a proprio carico;
  • se, pertanto, i tamponi possano essere assimilati a dei dispositivi di protezione individuale della salute dei dipendenti (c.d. D.P.I.), il cui costo debba essere sostenuto dal Comune in qualità di datore di lavoro.

La Corte dei conti, sezione controllo della Puglia, con la deliberazione 40/2022, depositata il 14 febbraio 2022, ha dichiarato i quesiti posti inammissibili sotto il profilo oggettivo, in quanto involgono aspetti e normative, tributarie, lavoristiche, sanitarie, di protezione dei dati personali, estranee al concetto di contabilità pubblica.

Tuttavia, i magistrati contabili pugliesi, dopo aver fornito un quadro generale della disciplina in materia di certificazione verde con particolare riferimento agli obblighi previsti nei luoghi di lavoro, pubblici e privati, hanno ricordato che il Governo ha imposto un prezzo calmierato per l’acquisto di tamponi senza, però, nulla prevedere in merito al soggetto su cui dovesse gravare il costo dei tamponi in ambito lavorativo (lavoratore o datore di lavoro).

La Corte ha evidenziato altresì che aspetti del quesito avanzato dall’ente sono normati dettagliatamente dal d.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: in particolare l’art. 25 relativo agli obblighi del medico competente prevede espressamente che “Il medico competente (…) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria (…) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici”.

Come ricordato dai magistrati contabili della Puglia, il ruolo del Medico Competente anche con riferimento al contesto emergenziale, è stato oggetto di attenzione da parte del Garante per la protezione dei dati personali, che in alcuni chiarimenti pareri pubblicati il 14 maggio 2020 sul sito istituzionale dell’Autorità, ha specificato che, nell’ambito del sistema di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro o di protocolli di sicurezza anti-contagio, il datore di lavoro può richiedere ai propri dipendenti di effettuare test sierologici solo se ciò è disposto dal medico competente. Solo il medico del lavoro, infatti, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici e suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, quando li ritenga utili al fine del contenimento della diffusione del virus.

Riguardo alla materia dei dispositivi di protezione individuale della salute dei dipendenti, che trova il proprio riferimento normativo in diversi provvedimenti, non solo nazionali, a parere della Corte, l’individuazione e definizione degli stessi si pone su un piano squisitamente tecnico, che implica conoscenze specialistiche e padronanza di dati e metodologie settoriali.

Viene ribadita conseguentemente la non ammissibilità del quesito formulato dall’ente.

 

Leggi la deliberazione

CC 40-2022 Puglia

 

 

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