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Province e città metropolitane: pubblicato il d.m. sulle capacità assunzionali


È stato pubblicato sulla G.U. 49/2022, il d.m. 11 gennaio 2022, concernente “Individuazione dei valori soglia ai fini della determinazione delle capacità assunzionali delle province e delle città metropolitane”, registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2022.

Dopo molta attesa anche per le Province e Città Metropolitane è stata data attuazione alle nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali, ex art. 33, comma 1-bis del d.l. 34/2019, alla stregua dei Comuni, il cui decreto attuativo era entrato in vigore il 20 aprile 2020 (d.m. 17 marzo 2020).

Art. 1 – Finalità, decorrenza, ambito soggettivo

Il d.m. è finalizzato a individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per le province e città metropolitane che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

Tali disposizioni si applicano alle Province e città metropolitane dal 1° gennaio 2022.

Art. 2 – Definizioni

Il decreto in commento ha precisato che:

  1. per spesa del personale deve intendersi “impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell’IRAP, come rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato”;
  2. per entrate correnti deve intendersi la “media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE è stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata”

Art. 3 – Differenziazione delle province e delle città metropolitane per fascia demografica

Le province sono suddivise nelle seguenti fasce demografiche:

  1. a) meno di 250.000 abitanti;
  2. b) 250.000 – 349.999 abitanti;
  3. c) 350.000 – 449.999 abitanti;
  4. d) 450.000 – 699.999 abitanti;
  5. e) 700.000 abitanti e oltre.

Le città metropolitane sono suddivise nelle seguenti fasce demografiche:

  1. a) meno di 750.000 abitanti;
  2. b) 750.000 – 1.499.999 abitanti;
  3. c) 1.500.000 abitanti e oltre.

Art. 4 – Individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale

Sono individuati i seguenti valori soglia, per fascia demografica, del rapporto della spesa del personale delle province rispetto alle entrate correnti:

  1. a) province con meno di 250.000 abitanti, 20,8%;
  2. b) province da 250.000 a 349.999 abitanti, 19,1%;
  3. c) province da 350.000 a 449.999 abitanti, 19,1%;
  4. d) province da 450.000 a 699.999 abitanti, 19,7%;
  5. e) province con 700.000 abitanti e oltre, 13,9%.

Sono individuati i seguenti valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale delle città metropolitane rispetto alle entrate correnti:

  1. a) città metropolitane con meno di 750.000 abitanti, 25,3%;
  2. b) città metropolitane da 750.000 a 1.499.999 abitanti, 14,2%;
  3. c) città metropolitane con 1.500.000 di abitanti e oltre, 16,2%.

Dal 1° gennaio 2022, le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto dei sopra indicati valore soglia possono incrementare la spesa del personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore ai valori soglia.

Art. 5 Percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio

In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 le province e le città metropolitane così dette “virtuose”, che si collocano sotto il valore sopra indicato nell’articolo 4, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2019, in misura non superiore al 22% nel 2022, al 24% nel 2023 e al 25% nel 2024, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione e del valore soglia.

Per il periodo 2022-2024, le province e le città metropolitane possono utilizzare le facoltà assunzionali residue antecedenti al 2022 se più favorevoli rispetto alle facoltà assunzionali connesse agli incrementi percentuali sopra indicati, fermo restando i limiti del valore soglia, di quanto previsto nei piani triennali dei fabbisogni di personale e nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione.

Tale ultimo comma ha ripreso il chiarimento fornito per i Comuni dalla Rgs nel parere rilasciato per il Comune di Roma del gennaio 2021.

Art. 6 – Modalità di rientro della maggiore spesa del personale

Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, risulti superiore al valore soglia devono adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100%.

Dal 2025, le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulti superiore al valore soglia, dovranno applicare un turn over pari al 30% fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Art. 7 – Disposizioni attuative e finali

La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante dall’applicazione del nuovo metodo di calcolo delle capacità assunzionali non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa del personale previsto dall’art. 1, comma 557-quater, della legge 296/2006.

I parametri individuati dal decreto in commento potranno essere aggiornati ogni cinque anni con d.m., previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

 

Leggi il decreto

Decreto 11 gennaio 2022 capacità assunzionali Province

 

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