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ARAN: Sospensione dal servizio, anche in caso di continuità con il solo riposo non festivo


L’Aran, con il parere CFL150 pubblicato il 7 febbraio 2022, ha fornito alcuni chiarimenti riguardo a quando ricorra la violazione prevista dall’art. 59, comma 8, lett. f) del Ccnl. Funzioni Locali del 21 maggio 2018.

Il comma 8, lettera f) del citato art. 59 stabilisce che “la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, (…) per: (…)  f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;”.

Secondo l’Agenzia i due requisiti espressamente richiamati dall’articolo 59, comma 8, lettera f) (giornata festiva e di riposo settimanale) non devono necessariamente coesistere.

L’Aran precisa che, pertanto, la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, da 11 giorni fino a un massimo di 6 mesi, può essere comminata anche nel caso in cui la “continuità” delle assenze ingiustificate sia riscontrabile solo con la giornata di riposo settimanale non festiva.

Secondo il parere in commento, tale circostanza si verifica per lo più per il personale turnista, per il quale il giorno di riposo settimanale non coincide necessariamente con la giornata festiva, essendo conseguenza della specifica distribuzione dell’orario adottato.

 

Le problematiche relative alla gestione del personale saranno approfondite nel webinar “Le verifiche della RGS in materia di personale EE.LL.”

 

Leggi il parere

cfl150

 

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