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Veneto, del. 21/2022 – Tari nelle aree dell’Autorità portuale


Il Sindaco di un Comune ha chiesto un parere in ordine alla sussistenza del potere impositivo da parte dell’ente in materia di Tari all’interno del perimetro di competenza dell’Autorità di sistema portuale. In particolare, è stato chiesto se:

  • se l’istituzione dell’Autorità di sistema portuale comporti ex se la perdita del potere impositivo del Comune in tema di TARI in favore dell’Autorità portuale per le fattispecie i cui presupposti di imposta trovino fondamento all’interno del perimetro di competenza della medesima Autorità;
  • se la perdita del potere impositivo consegua direttamente all’entrata in vigore del d.lgs. 169/2016 (e sulla base della perimetrazione offerta dal Piano regolatore del porto anteriore a tale disciplina) ovvero se tale circostanza si verifichi solo a seguito dell’adozione del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema, ex art. 1 d.lgs. 232/2017.

La Corte dei Conti, sez. contr. del Veneto, con la deliberazione 21/2022, depositata il 15 febbraio 2022, ha chiarito che all’Autorità di Sistema portuale spetta “il controllo e l’autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali”, che sono disciplinati dalle specifiche disposizioni (legge 84/1994 e d.lgs. 182/2003) (…) di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente”.

E’ riconosciuta pertanto dalla legge una competenza specifica in capo alle Autorità di Sistema portuale.

Il quadro normativo disciplinato dal d.lgs. 152/2006 definisce puntualmente le competenze attribuite agli enti territoriali e consente deroghe solo in forza di “disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti”.

Tali “disposizioni specifiche” sono ravvisabili, per la particolare categoria dei rifiuti prodotti sulle navi, ex d.lgs. 197/2021, attuativo della direttiva (UE) n. 2019/883.

Pertanto, i magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione in commento, hanno ritenuto non sussistente il potere impositivo del Comune in materia di Tari all’interno del perimetro di competenza dell’Autorità di sistema portuale.

 

Leggi la deliberazione

CC 21-2022 Veneto

 

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