Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Fondo debiti commerciali: verifiche entro il 28 febbraio


A partire dal 2021 è entrato in vigore il “Fondo garanzia debiti commerciali” previsto dai commi 858-872 della legge 145/2018. Gli enti, infatti, sono tenuti entro il 28 febbraio di ogni anno a verificare se nell’anno precedente sono stati rispettati due indicatori:

  • che il debito commerciale residuo si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. (in ogni caso la condizione risulta rispettata anche se il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio);
  • che l’indicatore  di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato  sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, sia rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (termine fissato dall’articolo  4  del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

Gli indicatori sono calcolati tramite l’utilizzo della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC). Per il calcolo dei tempi di pagamento si deve tenere conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare. Limitatamente agli anni 2022 e 2023 è possibile elaborare l’indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previ invio alla PCC dei dati relativi ai due esercizi precedenti. Tale adempimento deve essere effettuato anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Nel caso del mancato rispetto anche di uno solo dei due indicatori sopra riportati, le amministrazioni  pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, che adottano la contabilità finanziaria, sono tenute a stanziare nella parte corrente del proprio bilancio (Missione 20, Programma 3 U.1.10.01.06.001 «Fondo di garanzia debiti commerciali».), con delibera di Giunta, un accantonamento  denominato  Fondo  di  garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre  impegni  e pagamenti, che a fine esercizio confluisce  nella  quota  accantonata del risultato di amministrazione.

L’accantonamento deve essere effettuato anche nel caso in cui gli enti si trovino in esercizio provvisorio o gestione provvisoria.

L’accantonamento viene calcolato prendendo in considerazione lo stanziamento dell’esercizio in corso relativo alla spesa per l’acquisto di beni e servizi (Titolo I Spese correnti, Macroaggregato 3) e nello specifico:

– 5 per cento degli stanziamenti riguardanti il Macroaggregato 3, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;

 3 per cento degli stanziamenti riguardanti il Macroaggregato 3, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;

  – 2 per cento degli stanziamenti riguardanti il Macroaggregato 3, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell’esercizio precedente;

 1 per cento degli stanziamenti riguardanti il Macroaggregato 3, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell’esercizio precedente.

A decorrere dal 2021, gli enti in contabilità finanziaria accantonano il 5 per cento degli stanziamenti riguardanti il Macroaggregato 3, anche nel caso in cui non abbiano pubblicato l’ammontare complessivo dei debiti commerciali o non abbiano trasmesso alla piattaforma elettronica l’ammontare complessivo dello stock di  debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente e le informazioni  relative  all’avvenuto  pagamento  delle fatture.

Non concorrono al calcolo del suddetto fondo gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. A tale riguardo si è recentemente pronunciata la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania che ha chiarito che “l’esclusione degli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione” va intesa come riferita solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, per i quali operano i limiti di utilizzazione, con obbligo di ricostituzione entro l’anno, prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL” e che, pertanto vale solo per le risorse vincolate sia in termini di competenza che di cassa. Va ricordato che nel corso dell’esercizio lo stanziamento del “Fondo garanzia crediti commerciali” deve essere adeguato a seguito di eventuali variazioni di bilancio (positive o negative) che vadano ad interessare gli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi. Il Fondo di garanzia debiti commerciali che a rendiconto confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione è liberato nell’esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859 (ad es. la quota confluita nel risultato di amministrazione 2021 viene liberata nel corso del 2022 se si verifica che nel corso del 2021 sono stati rispettati i tempi di pagamento e la riduzione dello stock del debito commerciale). Va infine ricordato che l’obbligo dall’accantonamento del fondo di garanzia può generare un disavanzo di amministrazione che, alla luce delle norme vigenti, non gode di alcuna norma specifica di ripiano e che, quindi, deve essere trattato secondo quanto disposto dall’art.188 del TUEL.


Richiedi informazioni