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Anac: illegittimo l’affidamento diretto fuori soglia


L’Anac ha ritenuto la condotta di una SA appaltante riguardo l’approvvigionamento dei veicoli per la polizia municipale mediante convenzione Consip non coerente con i principi di non discriminazione e trasparenza.

Il caso oggetto di attenzione da parte dell’UVCS dell’Autorità nasce a seguito di indagini condotte dalla Guardia di Finanza nei confronti dell’operato di un Comune e, in particolare del Responsabile del procedimento, rispetto la decisione di quest’ultimo di non utilizzare per gli allestimenti degli autoveicoli le opzioni previste nella Convenzione Consip, ma di rivolgersi direttamente al fornitore degli autoveicoli, facoltà, questa, contemplata come alternativa nel Capitolato Tecnico della Convenzione. In quest’ultimo caso, l’amministrazione è tuttavia tenuta a richiedere la verifica di congruità dei prezzi proposti dal fornitore rispetto alle richieste di personalizzazione ricevute, nonché il rispetto delle norme che regolano i processi di acquisto nella PA.

Quello che è emerso dalle indagini della GdF e dall’istruttoria condotta dall’Autorità, è che di fatto il Responsabile ha espresso preferenza per una ditta esterna fornitrice di allestimenti di auto per le forze dell’ordine, facendo predisporre alla stessa il dettaglio dell’elenco dei prodotti richiesti e dei materiali di cui gli stessi dovevano essere composti e indicando nella richiesta di preventivo alla società automobilistica produttrice degli autoveicoli il subfornitore a cui rivolgersi per gli allestimenti.

L’Autorità ha rilevato come la valutazione di congruità dei prezzi fatta dal Responsabile del procedimento si sia basata su dati storici dell’attività negoziale del Comune e senza fare riferimento a prezzi di mercato più attuali e a più vaste esplorazioni di mercato.

Nell’esporre le sue controdeduzioni, il Responsabile richiamando l’art. 66 d.lgs. 50/2016 sulla liceità della consultazione preliminare, ha giustificato la scelta di consultare un solo operatore economico, a causa della ristrettezza del mercato dal momento che in precedenti gare aperte c’era stata la partecipazione di uno o due operatori concorrenti. Il Responsabile ha inoltre specificato che la ditta fornitrice delle auto non era tenuta ad accondiscendere alle indicazioni della SA sulla scelta del subfornitore specializzato in allestimenti, poiché questa era stata espressa dal RUP in un momento successivo all’ordine, e comunque accompagnata dalla clausola di equivalenza che lasciava libera decisione all’operatore fornitore di auto.

L’Anac, respingendo le sopra citate controdeduzioni della SA ha ritenuto che anche in caso di mercato ristretto la consultazione non può ridursi a un solo operatore economico, a scapito dei principi di non discriminazione e trasparenza. Dalle risultanze delle indagini della GdF emerge, infatti, l’esistenza di almeno altre due imprese disponibili a presentare offerta, anche a condizioni più vantaggiose di quelle proposte dall’operatore indicato dalla SA. Inoltre, anche se le indicazioni di preferenza espresse dal RUP erano state confermate dopo la formulazione dell’offerta economica e l’affidamento del contratto principale, ciò non toglie che la decisione della ditta fornitrice di auto possa essere stata condizionata dalle indicazione del Responsabile.

In conclusione, l’Autorità, ritiene che il Comune abbia, di fatto, posto in essere un affidamento diretto nei confronti di un operatore scelto su base fiduciaria, al di fuori della soglia fissata per legge di 40.000 o comunque senza dimostrare l’esistenza di un unico operatore sul mercato.

 

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DEL. Anac-comune firenze

 

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