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Risoluzione per raggiunti requisiti contributivi per la pensione anticipata: le indicazioni della FP


Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere 54803 del 18 agosto 2021, pubblicato sul proprio sito istituzionale il 26 gennaio 2022, ha fornito alcune indicazioni generali sull’interpretazione della disciplina applicabile in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con un dipendente che abbia maturato i requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata.

La Funzione pubblica ha ricordato preliminarmente che tale disciplina è contenuta nell’art. 72, c. 11, del d.l. 112/2008, che prevede “Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall’articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un’età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell’articolo 24. (…)”

Richiamando propri precedenti orientamenti applicativi, il Dipartimento ha evidenziato che la richiamata disciplina consente alle amministrazioni, con decisione motivata in riferimento alle esigenze organizzative e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, di operare una risoluzione del contratto individuale di lavoro con quei dipendenti, anche dirigenti, che abbiano maturato il diritto alla pensione anticipata, a prescindere dall’età anagrafica, ribadendo che, le stesse, prima di procedere all’applicazione di questo istituto, devono “adottare criteri generali, calibrati a seconda delle proprie esigenze, in modo da seguire una linea di condotta coerente ed evitare comportamenti che conducano a scelte contraddittorie”, tra i quali può rientrare anche l’esigenza di riorganizzazione funzionale o la razionalizzazione degli assetti organizzativi.

La Funzione Pubblica ha altresì chiarito che l’esigenza del legislatore di confermare la necessità che la decisione dell’amministrazione sia motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati, è determinata dalla circostanza che, a seguito della riforma del sistema pensionistico operata dal d.l. 201/2011, il dipendente, restando soggetto al solo limite di età anagrafica per la permanenza in servizio (65 anni per la generalità dei dipendenti pubblici), se consegue il diritto all’accesso alla pensione anticipata ad un’età inferiore, può scegliere di esercitare tale diritto chiedendo la cessazione del rapporto di lavoro oppure permanere in servizio fino all’età di 65 anni, momento in cui l’amministrazione dovrà far cessare il rapporto di lavoro d’ufficio per raggiunti limiti di età.

In riferimento alle citate previsioni dell’art. 72, c. 11, del d.l. 112/2008, il Dipartimento sottolinea che l’amministrazione, nell’individuare la data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro, deve, altresì, tenere conto del regime delle decorrenze, disciplinato dall’art. 24, c. 10, del d.l. 201/2011, che individua una finestra mobile applicabile di 3 mesi, durante la quale il rapporto di lavoro prosegue e cessa effettivamente al conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico.

Infine la Funzione Pubblica, nel parere in commento, in relazione alla previsione del citato comma 11 dell’art. 72 secondo cui il rapporto di lavoro del dipendente pubblico può essere risolto “non prima del raggiungimento di un’età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell’articolo 24” del d.l. 201/2011, evidenzia che le penalizzazioni percentuali sull’importo della pensione, inizialmente previste per i soggetti che accedevano alla pensione anticipata prima dei 62 anni di età, sono state disapplicate dall’art. 1, c. 194, della l. 232/2016, e che, pertanto, l’amministrazione può esercitare questo istituto a prescindere dall’età anagrafica.

 

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Requisiti-Contributivi-Pensione-Anticipata

 

 

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