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In Gazzetta le modifiche al Codice dei Contratti con la Legge Europea 2019-2020


È in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 12 del 17 gennaio 2022, la Legge Europea 2019-2020, legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”, e in vigore dal 1 febbario 2022, che, fra gli altri, apporta modifiche anche al codice dei contratti, d. lgs. 50/2016.

L’art. 10, infatti, recante “disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273”, interviene modificando alcuni articoli del d.lgs. 50/2016. Di seguito si riportano le novità salienti.

  • All’art. 31, co. 8, relativo al ruolo e funzioni del Rup negli appalti e concessioni, viene inserito il periodo seguente: “il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività”.
  • All’art. 46, co. 1-2, relativo all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria che dovrà ora avvenire “nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta”. Dopo la lettera d) viene inserita anche la lett. d-bis) che aggiunge a questi soggetti anche “altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati”.
  • All’art. 80, co. 1, relativo ai motivi di esclusione di un operatore economico a una procedura d’appalto o concessione, secondo cui la condanna del subappaltatore con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena, non rappresenta più motivo di esclusione. Stessa sorte tocca al comma 5 e 7 per cui viene soppresso il riferimento al subappaltatore. Viene, inoltre, sostituito il quinto periodo del comma 4 del medesimo articolo, per cui ora “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro“.
  • 105 in materia di subappalto: viene abrogato il comma 6 relativo all’indicazione obbligatoria della terna di subappaltatori, e al comma 4 vengono abrogate le lettere a) e d), per cui ora le condizioni necessarie affinché i soggetti affidatari, possono, previa autorizzazione della stazione appaltante, affidare in subappalto le opere, i lavori, i servizi o le forniture rimangono:
  • b) il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria e non devono sussistere a suo carico motivi di esclusione di cui all’art. 80;
  • c) all’atto dell’offerta devono essere indicati i lavori o le parti di opere, servizi e forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
  • 113-bis relativo termini di pagamento e clausole penali: dopo il comma 1 vengono inseriti i seguenti commi:
  • 1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
  • 1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 -bis, salvo quanto previsto dal comma 1 -quater.
  • 1-quater. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l’esecutore, procede all’archiviazione della comunicazione di cui al comma 1 -bis ovvero all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
  • 1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.
  • 1-sexies. L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
  • 1- septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

Con riferimento al subappalto nell’esecuzione dei contratti di concessione, viene soppresso il terzo periodo del comma 2 relativamente l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori, mentre il comma 3 è sostituito nel seguente modo: “L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un’apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.

  • 46, comma 1, riguardo la partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile individuerà, con apposito decreto, i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, e, in particolare:
  • Obbligo di nomina di un direttore tecnico;
  • Verifica del contenuto dell’oggetto sociale;
  • Obblighi di regolarità contributiva, comunicazione e iscrizione al casellario ANAC;
  • Obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.

Da ultimo, viene abrogato il comma 18 dell’art. 1 del d.l. 32/2019 c.d. “sblocca cantieri”, nelle parti in cui prevedeva la possibilità, fino al 31 dicembre 2023 di sospensione degli obblighi previsti al comma 6, art. 105, comma 2, terzo periodo, art. 174 relativamente l’indicazione della terna di subappaltatori ovvero, delle verifiche in sede di gara riferite al subappaltatore, di cui all’art. 80.

Il legislatore dispone, infine, che le sopra esposte modifiche si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

 

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