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Assunzioni finanziate dal PNRR: i chiarimenti della RGS


La Ragioneria Generale dello Stato ha adottato la Circolare n. 4 del 18 gennaio 2022, concernente “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative”.

L’art. 1, comma 1 del citato d.l. 80/2021 prevede che gli enti locali e le p.a. titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico di tali fondi “esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto”.

La Ragioneria ha fornito, con la Circolare in commento, indicazioni puntuali per il rispetto di tale disposizione, precisando a quali condizioni e con quali modalità gli enti potranno disporre nuove assunzioni o affidare incarichi enti, rendicontando il relativo costo a carico del PNRR.

La Circolare ha indicato i limiti massimi della spesa di personale per ogni singolo progetto, in base all’importo massimo complessivo, nel modo seguente:

  • progetto di importo fino a € 5 milioni, massimo € 250.000;
  • progetto di importo fino a € 15 milioni, massimo € 600.000;
  • progetto di importo fino a € 50 milioni, massimo € 1,5 milioni;
  • progetto di importo oltre € 50 milioni, massimo € 3 milioni.

La Ragioneria Generale ha però chiarito, nella Circolare in commento, che non tutti i costi legati al personale possono essere posti a carico dei fondi del PNRR.

Non sono rendicontabili i costi relativi all’espletamento delle funzioni ordinarie delle strutture amministrative interne delle p.a., cui vengono affidati compiti connessi con attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR, essendo tali costi correntemente sostenuti dagli enti, ovvero connessi con il loro funzionamento ordinario e, in quanto tali, devono essere posti a carico dei bilanci dei singoli enti.

Non è mai ammessa la rendicontazione di quota parte di costi del personale, anche se assunto a tempo determinato, per lo svolgimento di attività ordinarie, nè per il rafforzamento delle strutture amministrative, anche se connesse con progettualità finanziate dal PNRR (es. per attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo tipiche delle strutture di governance politico-amministrativa).

Sono, al contrario, ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti. L’attività di supporto operativo alle strutture interne può essere inclusa come parte del costo delle riforme o degli investimenti “se ciò è essenziale per l’attuazione della riforma o dell’investimento proposto”.

Sono quindi rendicontabili le spese per il personale incaricato di espletare funzioni e attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal PNRR e proveniente da reclutamenti a tempo determinato secondo quanto previsto dal d.l. 80/2021.

Tali spese potranno avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni, non potendosi procedere al finanziamento di spese relative al personale già incluso nella dotazione dell’ente.

Possono formare oggetto di rendicontazione, a titolo esemplificativo:

  • incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria;
  • collaudo tecnico-amministrativo;
  • incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;
  • incarichi in commissioni giudicatrici.

Non sono rendicontabili:

  • i costi per l’assistenza tecnica ai progetti (studi, analisi, attività di supporto amministrativo, informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholders);
  • le spese per il personale già assunto e previsto nella struttura dell’ente;
  • i costi per l’attività ordinaria delle strutture amministrative interne, trattandosi di costi correntemente sostenuti dagli enti che devono essere posti a carico dei bilanci delle singole amministrazioni.

Per quanto concerne le nuove assunzioni con contratti di lavoro “flessibile”, rendicontabili nei costi dei progetti finanziati dalle risorse del PNRR, la Circolare ha chiarito che sono in deroga ai limiti di spesa ex art. 9, comma 28, d.l. 78/2010.

I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione eventualmente attivati possono essere stipulati per un periodo complessivo non superiore a trentasei mesi, sono eventualmente prorogabili nei limiti della durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole Amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Nel caso di ricorso ad affidamenti a soggetti esterni all’ente, ex art. 7, comma 6 d.lgs. 165/2001, è necessario che sia effettuata la previa verifica dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno.

Al fine di garantire la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di selezione, si potrà fare ricorso agli strumenti e agli albi di esperti già disponibili, a partire dalla piattaforma “InPA” del Dipartimento della Funzione Pubblica.

 

Leggi la circolare

Circolare-del-18-gennaio-2022

 

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