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Nuove regole Covid: pubblicato in G.U. il d.l. 1/2022


E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 4 del 7 gennaio 2022, il d.l. 1/2022, concernente “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, entrato in vigore l’8 gennaio 2022.

Il decreto contiene, tra le altre, le nuove regole sull’obbligo vaccinale, sull’accesso ai luoghi di lavoro e sulla quarantena nelle scuole. Di seguito le norme di maggior interesse per gli enti e gli organismi partecipati.

Art. 1 – Estensione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2

La norma in commento ha introdotto alcuni articoli al d.l. 44/2021 e in particolare:

  • L’art. 4- quater al d.l. 44/2021, rubricato “Estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni”. Tale disposizione stabilisce che dall’8 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 si applica a tutti i residenti in Italia (cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea), nonché ai cittadini stranieri cui spetta l’assistenza sanitaria (ex artt. 34 e 35 d.lgs. 286/1998), che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. Tale obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute. Tale obbligo si applica anche a coloro che compiranno il cinquantesimo anno di età in data successiva all’8 gennaio 2022;
  • L’art. 4-quinquies, rubricato “Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro”. Tale nuova disposizione stabilisce che dal 15 febbraio 2022, i soggetti ai quali si applica l’obbligo vaccinale, per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione. I datori di lavoro pubblici e privati , i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. I lavoratori assoggettati all’obbligo vaccinale, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. E’ vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo sopra indicato. La violazione di tale obbligo è sanzionata dal prefetto e consiste nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti obbligati a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2;
  • L’art. 4-sexies, rubricato “Sanzioni pecuniarie”. Tale disposizione stabilisce che in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro in uno dei seguenti casi:
  1. soggetti che al 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  2. soggetti che dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
  3. soggetti che dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19;

Tali sanzioni si applicano anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali per i soggetti che abbiano compiuto 50 anni.

L’irrogazione di tale sanzione sarà effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvederà, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonchè su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione.

Il Ministero della salute, avvalendosi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.

Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all’Agenzia delle entrate-Riscossione dell’avvenuta presentazione di tale comunicazione.

ln caso di opposizione alla sanzione resta ferma la competenza del Giudice di Pace e l’Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, passivamente legittimata.

Art. 2 – Estensione dell’obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori

Anche tale disposizione modifica il d.l. 44/2021, introducendo il comma 1 bis all’art. 4 ter, stabilendo che Dal 1° febbraio 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

Art. 3 – Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19

E’ stato introdotto il comma 1 bis all’art. 9-bis del d.l. 52/2021, stabilendo che fino al 31 marzo 2022, l’accesso ai seguenti servizi è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19:

  1. servizi alla persona, dal 20 gennaio 2022;
  2. pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con d.p.c.m. entro quindici giorni dall’8 gennaio 2022, dal 1 febbraio 2022;
  3. colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori, dal 20 gennaio 2022.

E’ stato novellato il comma 7 dell’art. 9-septies del d.l. 52/2021, stabilendo che nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Appare utile evidenziare che tale decreto non impone il possesso del super green pass per l’accesso al trasporto pubblico locale, come al contrario è stato più volte sostenuto da molti mezzi di informazione. Forse per fare chiarezza in merito, il Ministero della Salute ha adottato l’Ordinanza 9 gennaio 2022 con cui ha chiarito che a decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino al 10 febbraio 2022:

  • l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole anche lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e di frequenza, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito anche ai soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi COVID-19 ;
  • agli studenti della scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l’accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo solo indossando mascherine FFP2, in deroga a quanto previsto dall’art. 9-quater, comma 1, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52;

Art. 4 – Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonchè centri provinciali per l’istruzione degli adulti, per gli alunni si applicano le seguenti misure:

  1. a) negli asili nido e scuola infanzia, in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni;
  2. b) nelle scuole primarie:
  • in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni;
  • in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
  1. c) nelle scuole secondarie di primo grado, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale:
  • con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;
  • con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;
  • Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
  • con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.

Art. 5 – Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica

Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l’attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell’ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette all’autosorveglianza, mediante l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie o le strutture sanitarie aderenti, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 92.505.000 euro per l’anno 2022.

Art. 6 – Entrata in vigore

Il decreto in commento è entrato in vigore l’8 gennaio 2022, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Leggi l’ordinanza

Ordinanza Min Salute 9 gennaio 2022

Leggi gazzetta ufficiale

d.l. 1-2022 GU

 

 

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