Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Smart working p.a.: i chiarimenti della Funzione Pubblica


Il Ministero della p.a. ha pubblicato il 4 gennaio 2022, alcuni chiarimenti in merito alla disciplina dello smart working nella p.a., alla luce dei numerosi contagi e di quanto previsto nell’ultimo d.l. 221/2021, che ha sollevato alcune perplessità sull’attuale quadro normativo vigente in materia.

Il Ministro della Funzione pubblica ha precisato che il percorso di superamento dello smart working emergenziale nella p.a. è iniziato il 10 marzo 2021, con il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale.

Il Patto del 10 marzo 2021 ha segnato l’avvio di un percorso che ha reso possibile il raggiungimento di tre tappe:

1) la prima, con il d.l. 56/2021, che all’articolo 1 ha riguardato il superamento di vincoli rigidi e soglie percentuali minime per l’applicazione dello smart working nella p.a.;

2) la seconda, il 15 ottobre con il d.p.c.m. 24 settembre 2021 e con il d.m. 8 ottobre 2021;

3) la terza con l’inizio delle trattative per i rinnovi contrattuali, nell’ambito dei quali, in attuazione del Patto, devono essere disciplinati gli aspetti di tutela dei diritti dei lavoratori, delle relazioni sindacali e del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile (quali il diritto alla disconnessione, le fasce di contattabilità, il diritto alla formazione specifica, il diritto alla protezione dei dati personali, il regime dei permessi e delle assenze e ogni altro istituto del rapporto di lavoro e previsione contrattuale).

In attesa che i nuovi contratti diventino operativi, tali aspetti sono stati disciplinati nelle “Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche”, concordate con i sindacati, sulle quali è stata acquisita l’intesa in Conferenza Unificata il 16 dicembre 2021.

Le linee guida, nel rispetto di quanto previsto nella legge 81/2017, prevedono che lo svolgimento del lavoro agile sia ammissibile con l’accordo individuale con il lavoratore, in cui vengono definiti durata, modalità e obiettivi della prestazione.

Le linee guida inoltre prevedono il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni per lo smart working:

  1. l’invarianza dei servizi resi all’utenza;
  2. l’adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza;
  3. l’adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l’assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile;
  4. la necessità, per l’amministrazione, della previsione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato;
  5. la fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore;
  6. il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti;
  7. la rotazione del personale in presenza ove richiesto dalle misure di carattere sanitario;
  8. il dovere di fornire al lavoratore idonea dotazione tecnologica, che garantisca la sicurezza e il divieto di ricorso all’utenza personale o domestica del dipendente, salvo i casi preventivamente verificati e autorizzati.

Ogni amministrazione può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile. Ciò consente di prevedere l’utilizzo dello smart working con ampia flessibilità, anche modulandolo, se necessario, sulla base dell’andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza contenuta nelle linee guida potrà essere raggiunta anche al termine della programmazione.

Ciascun ente, quindi, può prevedere l’organizzazione dei servizi e quindi dei lavoratori in lavoro agile e in presenza, al fine di garantire la miglior erogazione dei servizi in base all’andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo.

Secondo il Ministero fino al 31 marzo 2022, per la p.a. per attivare lo smart working è necessario l’accordo individuale, come previsto dalla legge 81/2017, mentre nel settore privato è ancora ammessa la forma semplificata di smart working, senza necessità di accordo individuale.

Il lavoro agile “di massa”, come lo definisce il Ministro Brunetta “non è più giustificato e ci sono tutti gli strumenti, comprensivi di diritti e di tutele per i lavoratori e per gli utenti dei servizi pubblici, che garantiscono ampia flessibilità organizzativa alle singole amministrazioni”.

 


Si segnalano i prossimi Seminari e Convegni in programma!

Self, agenzia che da oltre 10 anni, lavora al fianco delle p.a. e degli enti partecipati, offre servizi di formazione, assistenza e supporto in materia. Chiedi un preventivo gratuito scrivendo a info@self-entilocali.it e/o telefonando allo 0571/418873.


Richiedi informazioni