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Sicilia, del. 201/2021 – Risorse fondo incentivante


Il Sindaco di un Comune ha chiesto un parere in merito ai seguenti quesiti:

  • se sia possibile incrementare annualmente il fondo incentivante, ai sensi dell’art. 67 del Ccnl. FL 21 maggio 2018, della quota destinata al compenso del personale dipendente per i finanziamenti, in parte già erogati, di enti terzi (Unione Europea, Ministeri, Enti territoriali, Fondazioni, Enti pubblici e privati) “per la realizzazione di attività nel campo dei servizi sociali e culturali che comportano per il personale dipendente dell’Ente lo svolgimento di attività aggiuntive rispetto all’attività istituzionale di competenza che possono essere svolte al di fuori dell’orario ordinario di lavoro”, atteso che “nei piani finanziari delle superiori attività progettuali è stato previsto un monte ore assegnato a ciascuna figura professionale superiore al monte ore annuo di lavoro straordinario previsto dai contratti nazionali di lavoro”;
  • se sia possibile “considerare l’incremento del fondo per somme destinate alle attività aggiuntive del personale dipendente nei progetti menzionati al di fuori del limite di incremento del fondo rispetto all’importo dell’anno 2016, ex art. 23, comma2, d.lgs. 75/2017.

La Corte dei conti ha dichiarato il primo quesito inammissibile, in quanto non è possibile per la giurisprudenza contabile “rendere parere sull’interpretazione e sul contenuto della norma del contratto collettivo nazionale di lavoro (…) poiché l’interpretazione delle norme contrattuali rientra nelle funzioni che il legislatore ha attribuito all’ARAN”.

In merito al secondo quesito, i magistrati contabili hanno chiarito che “nella richiesta di parere è operato un equivoco riferimento esclusivamente alle ore di “lavoro straordinario”, la cui disciplina inderogabile è stabilita dai contratti collettivi e che è istituto specifico e più circoscritto rispetto a quello di “salario accessorio”, di cui all’art. 23 del d.lgs. 75/2017”.

I magistrati hanno precisato che sono escluse dal limite del trattamento accessorio le spese eterofinanziate solo nei seguenti casi:

1) compensi accessori volti a remunerare prestazioni professionali tipiche, di personale dipendente individuato o individuabile, che l’ente dovrebbe altrimenti acquisire all’esterno con costi aggiuntivi per il proprio bilancio (cfr. Sezioni Riunite, delibera n. 51/CONTR/2011);

2) economie provenienti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 16 del d.l. 98/2011 (cfr. Sezione delle Autonomie, delibera n. 2/SEZAUT/2013/QMIG);

3) entrate di provenienza esterna qualificate da un vincolo di destinazione alla componente variabile del trattamento accessorio (cfr. Sezione delle Autonomie, delibera n. 26/QMIG/2014;

4) compensi corrisposti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE) in conformità con l’art. 15 del Ccnl. 1° aprile 1999 e con le norme di diritto nazionale e dell’Unione europea, per l’attuazione di progetti di valorizzazione della produttività individuale del personale regionale addetto alla gestione e al controllo dei fondi comunitari, selezionati dall’Autorità di gestione nel contesto degli accordi di partenariato al fine di migliorare la capacità di amministrazione e di utilizzazione dei predetti fondi, ai sensi degli artt. 5 e 59 del Reg.(UE) 1303/2013, a condizione che siano congruamente predeterminati nel loro ammontare e siano diretti ad incentivare l’impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all’attività istituzionale di competenza (cfr. Sezione delle Autonomie, delibera n. 20/QMIG/2017); 5) più in generale, al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna;
  • le risorse devono esaustivamente remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio;
  • l’ente interessato dovrà verificare sia a preventivo che a consuntivo l’effettiva capienza delle somme disponibili prima di poter riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e (a consuntivo) di poter erogare compensi (cfr. Sezione delle Autonomie, delibera n. 23/QMIG/2017).

Tale elencazione è stata recepita dalla circolare del MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – n. 257831 del 18 dicembre 2018.

I magistrati hanno quindi ricordato che l’applicazione alle fattispecie concrete dei principi enunciati è riservata alla sfera di discrezionalità dell’Ente, atteso che la costituzione del Fondo risorse decentrate costituisce attività gestionale tipica, la cui certificazione è riservata alle competenze del Collegio dei revisori dell’Ente.

 

Leggi delibera

CC 201-2021 Sicilia

 

 

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