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Anac: Per le SIOS limite di subappalto al 30%


Con delibera 771 del 24 novembre 2021 l’Anac ha ricordato che le c.d. SIOS, opere superspecialistiche per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico, sono soggette a specifico regime normativo che deroga alle norme generali, di cui all’art. 89, co. 11, d. lgs. 50/2016.

L’intervento dell’Autorità si è reso necessario a seguito dell’istanza di parere presentata da un operatore economico in merito alla legittimità del provvedimento di esclusione disposto dalla S.A. L’operatore istante, infatti, aveva dichiarato di voler subappaltare per intero una categoria superspecialistica per la quale la S.A. non aveva, invece, riscontrato il possesso dei requisiti nella specifica categoria SOA.

Come ricordato dall’Autorità, la disciplina speciale contenuta nell’art. 89, co. 11 del codice degli appalti, dispone che “non è ammesso l’avvalimento qualora nell’oggetto dell’appalto o concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica” e se il valore dell’opera supera il dieci per cento del totale.

Tale disciplina speciale ha la duplice finalità di tutelare quelle imprese che si sono specializzate nella realizzazione di opere di particolare complessità per le quali sono richieste competenze da parte di soggetti altamente specializzati ovvero, evitare che il meccanismo dei ribassi eccessivi possa compromettere la corretta esecuzione dei lavori.

L’Autorità ritiene, inoltre, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali già espressi a riguardo, che la soglia del trenta per cento entro la quale è ammesso il subappalto anche con riferimento alle c.d. opere SIOS (ex art. 105, co. 5 d.lgs. 50/2016) non sembra essere stata disapplicata dai principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea in occasione della procedura di infrazione n. 2018/2273, con la quale la Corte chiedeva all’Italia di introdurre come regola generale quella del subappalto senza applicazione di limiti quantitativi.

In conclusione, l’Autorità ritiene che se il valore dell’opera supera il dieci per cento dell’importo totale, tale da poter applicare anche il limite di subappalto del trenta per cento, il provvedimento di esclusione dell’istante è da ritenersi valido e conforme ai principi dell’ordinamento.

 

Leggi la delibera

PP- Anac – SIOS

 

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