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Tar: nelle gare telematiche la S.A. può non aprire le offerte in seduta pubblica


Nelle gare pubbliche con gestione telematica, il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato alle peculiarità e specificità che l’evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte indipendentemente o meno dalla presenza del pubblico.

Questo il principio sancito dal TAR Umbria, con la sentenza n. 949, depositata il 14 dicembre 2021, con cui è stato rigettato il ricorso presentato da una Cooperativa avverso la determina di aggiudicazione adottata da un Comune per l’affidamento del servizio di asilo nido.

Nel caso di specie, la ditta ricorrente aveva partecipato alla procedura di gara, classificandosi al IV posto e aveva impugnato l’aggiudicazione contestando, tra le altre, l’omessa pubblicità degli atti di gara, in violazione di quanto disposto dagli artt. 30  e ss., d. lgs. n. 50/2016, lamentando il fatto che le offerte della gara non sarebbero state aperte in seduta pubblica.

Il Tar Umbria, nella sentenza in commento, ha precisato che “in sintonia col mutato quadro ordinamentale, la lex specialis ha previsto la gestione della gara “integralmente con modalità telematica” (cfr., art. 2, comma 2, del bando) e che con nota del 6.4.2021 la stazione appaltante ha correttamente escluso la pubblicità delle sedute della commissione di gara di apertura delle buste “elettroniche”, per evidenti esigenze di distanziamento sociale legate all’attuale emergenza sanitaria da Covid-19”.

I magistrati amministrativi hanno infatti ricordato che “a prescindere dalla perdurante emergenza pandemica, “nelle gare pubbliche con gestione telematica, il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l’applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l’evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni”, garantendosi così, “non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato”, come già chiarito anche dal T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, nella sentenza 10399/2020.

Leggi la sentenza

Tar Umbria 949-2021

 

 

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