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Autonomie, del. 19/2021 – Incentivi IMU-TARI


I magistrati contabili della sezione Autonomie, con la deliberazione 19/2021, pubblicata sul sito il 10 dicembre 2021, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “La locuzione “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267” contenuta nell’art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell’interno (ai sensi dell’art. 151, co. 1, ultimo periodo, TUEL) e, per il rendiconto, con legge”.

La questione di massima era stata sollevata, ai sensi dell’art. 6, c. 4, del d.l. 174/2012, dalla Corte dei Conti, Sez. Contr. Liguria, del. n. 78/2021.

I magistrati della Sezione Autonomie hanno preliminarmente ricordato che la facoltà riconosciuta dall’art. 1, c. 1091, della l. 145/2018, di destinare una quota delle risorse derivanti dal recupero dell’evasione di Imu e Tari al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, in deroga al limite di cui all’art. 23, c. 2 del d.lgs. 75/2017, è espressamente condizionata all’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto entro i termini stabiliti dal d.lgs. 267/2000 (artt. 151, c. 1 e 227, c. 2).

In merito alla questione circa la possibilità di poter ritenere soddisfatta tale condizione nel caso in cui bilancio di previsione e rendiconto siano approvati non nei termini indicati dal Tuel ma nei diversi termini prorogati da decreti ministeriali o da legge, la Sezione Autonomie ha ritenuto condivisibili, rispettivamente, le argomentazioni della Sezione rimettente (Sez. Contr. Liguria) e della Sezione regionale di controllo della Lombardia (del. 113/2020).

A parere dei magistrati contabili della Sezione Autonomie, innanzitutto, l’approvazione differita del bilancio implica indubbiamente l’applicazione della disciplina più restrittiva di tale tipologia di esercizio, ai sensi dell’art. 163, c. 1 del Tuel, tuttavia, la stessa incide solamente sulla gestione finanziaria dell’ente e ha carattere transitorio, venendo meno con l’approvazione del bilancio; invece, come previsto dalla norma in esame, la destinazione del maggior gettito Imu e Tari avviene sulla base dei dati risultanti dal conto consuntivo relativo all’esercizio precedente. Pertanto, ciò che rileva è che “la destinazione del maggior gettito (…)  avvenga nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei principi di finanza pubblica (…), della corretta e preventiva determinazione degli obiettivi (…), della destinazione dei soli maggiori incassi (…) al trattamento accessorio e, infine, della liquidazione sulla base di entrate certe”, la cui puntuale determinazione è possibile solo con l’approvazione del rendiconto.

Ad avviso della Corte, inoltre, il criterio orientativo da adottarsi per la risoluzione della questione sollevata dai giudici liguri è, con riferimento ai termini di approvazione del bilancio di previsione, in primis l’interpretazione letterale dell’art. 151, c. 1 del Tuel, che consente di precisare la portata del rinvio a tale norma operato dall’art. 1, c. 1091, della l. 145/2018: il comma 1 del citato art. 151 nel fissare per il bilancio di previsione il termine ordinario di approvazione al 31 dicembre, contestualmente prevede la possibilità che questo possa essere differito al ricorrere di giustificate ragioni. In ragione di ciò, la tesi secondo la quale l’art. 1, c. 1091, si riferisce esclusivamente al termine del 31 dicembre, non appare, secondo la deliberazione in commento, condivisibile in quanto implicherebbe che esso operi un rinvio alla sola prima parte dell’art. 151.

Infine, riguardo ai termini di approvazione del rendiconto, in accordo con quanto evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con del. 113/2020, i magistrati della Sezione Autonomie sostengono che appare incongruo correlare gli incentivi in esame all’approvazione del rendiconto esclusivamente entro il termine ordinario del 30 aprile, in considerazione del fatto che l’approvazione del rendiconto entro il termine per legge differito, non altera i risultati raggiunti nel precedente esercizio finanziario, né produce alcun effetto sull’avvenuta attività di riscossione da parte del personale che, avendo raggiunto l’obiettivo assegnato, sarebbe pregiudicato dalla mancata corresponsione dell’incentivo pianificato nel bilancio di previsione tempestivamente approvato.

 

Leggi la deliberazione

CC 19-2021 Autonomie

 

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