“Secondo una costante giurisprudenza, la rotazione costituisce un riferimento normativo inviolabile del procedimento amministrativo di affidamento dei contratti sotto soglia, in quanto volto a favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei”.
Questo il principio di diritto espresso dalla sezione prima del TAR Liguria nella sentenza n. 1052/2021.
Il caso oggetto di ricorso ha riguardato un comune e due società specializzate nel servizio di scuolabus.
Le doglianze che hanno portato la società ricorrente a impugnare la determinazione con cui il Comune ha appaltato, con affidamento diretto, al gestore uscente lo svolgimento del servizio di scuolabus per l’intero anno scolastico 2021/2022, si sono concentrate su tre motivi in particolare: violazione del principio di rotazione, ex art. 36 co.1 d.lgs.50/2016, violazione art. 1, co, 2, d.l. 77/2020 come modificato dall’art. 51 d.l. 77/2021, eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità, irragionevolezza e difetto di motivazione.
La società, a totale partecipazione pubblica, cui era stato affidato il servizio di scuolabus per l’anno scolastico 2021-2022, aveva portato a compimento il servizio nell’ultimo semestre dell’anno scolastico 2020-2021, già parzialmente eseguito dalla società ricorrente, in quanto esecutrice del servizio l’anno precedente, per il primo trimestre di quello stesso anno a compensazione della sospensione causata dall’emergenza epidemiologica.
Il comune e la società contro-interessata nei confronti dei quali è stato presentato ricorso, poi costituitesi in giudizio, nell’avanzare le loro osservazioni chiedendo la reiezione del ricorso, hanno specificato che la società in questione è risultata affidataria del servizio, per l’anno scolastico 2020/2021, solo parzialmente, e poiché la durata naturale del servizio corrisponde all’intero anno scolastico, quest’ultima, rispetto all’affidamento per l’anno scolastico successivo, 2021/2022, non potrebbe essere considerata come operatore uscente, individuato, invece, nella società ricorrente.
Nel ritenere fondato il ricorso della società ricorrente, il TAR Liguria ha dapprima ricordato che l’art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. 76/2020 così come modificato dall’art. 51 d.l. 77/2021, indica una soglia di 139.000 euro quale limite per procedere all’affidamento diretto per servizi e forniture, anche senza consultazione di più operatori economici, ribadendo, poi, anche il necessario rispetto dei principi di cui all’art. 30 d.lgs. 50/2016 e soprattutto del principio di rotazione. In particolare, osserva il TAR, il principio si applica all’affidamento immediatamente precedente, a quello di cui si tratti (…), e non sono ostative le modalità con cui quello precedente gli è stato attribuito e le caratteristiche dello stesso, ivi compresa la durata”.
Di conseguenza, per i giudici del TAR, l’affidamento precedente a quello oggetto di impugnativa non può non essere considerato, al fine dell’applicazione del principio di rotazione, perché la durata è stata limitata nel tempo, riscontrando così la violazione del principio e imponendo l’indizione di una nuova procedura di affidamento con conseguente divieto di assegnazione al gestore uscente.
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Sentenza Tar Genova princ. rotaz. sotto soglia
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