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TAR: l’esecuzione parziale del servizio non costituisce deroga al principio di rotazione


Secondo una costante giurisprudenza, la rotazione costituisce un riferimento normativo inviolabile del procedimento amministrativo di affidamento dei contratti sotto soglia, in quanto volto a favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei”.

Questo  il principio di diritto espresso dalla sezione prima del TAR Liguria nella sentenza n. 1052/2021.

Il caso oggetto di ricorso ha riguardato un comune e due società specializzate nel servizio di scuolabus.

Le doglianze che hanno portato la società ricorrente a impugnare la determinazione con cui il Comune ha appaltato, con affidamento diretto, al gestore uscente lo svolgimento del servizio di scuolabus per l’intero anno scolastico 2021/2022, si sono concentrate su tre motivi in particolare: violazione del principio di rotazione, ex art. 36 co.1 d.lgs.50/2016, violazione art. 1, co, 2, d.l. 77/2020 come modificato dall’art. 51 d.l. 77/2021, eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità, irragionevolezza e difetto di motivazione.

La società, a totale partecipazione pubblica, cui era stato affidato il servizio di scuolabus per l’anno scolastico 2021-2022, aveva portato a compimento il servizio nell’ultimo semestre dell’anno scolastico 2020-2021, già parzialmente eseguito dalla società ricorrente, in quanto esecutrice del servizio l’anno precedente, per il primo trimestre di quello stesso anno a compensazione della sospensione causata dall’emergenza epidemiologica.

Il comune e la società contro-interessata nei confronti dei quali è stato presentato ricorso, poi costituitesi in giudizio, nell’avanzare le loro osservazioni chiedendo la reiezione del ricorso, hanno specificato che la società in questione è risultata affidataria del servizio, per l’anno scolastico 2020/2021, solo parzialmente, e poiché la durata naturale del servizio corrisponde all’intero anno scolastico, quest’ultima, rispetto all’affidamento per l’anno scolastico successivo, 2021/2022, non potrebbe essere considerata come operatore uscente, individuato, invece, nella società ricorrente.

Nel ritenere fondato il ricorso della società ricorrente, il TAR Liguria ha dapprima ricordato che l’art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. 76/2020 così come modificato dall’art. 51 d.l. 77/2021, indica una soglia di 139.000 euro quale limite per procedere all’affidamento diretto per servizi e forniture, anche senza consultazione di più operatori economici, ribadendo, poi, anche il necessario rispetto dei principi di cui all’art. 30 d.lgs. 50/2016 e soprattutto del principio di rotazione. In particolare, osserva il TAR, il principio si applica all’affidamento immediatamente precedente, a quello di cui si tratti (…), e non sono ostative le modalità con cui quello precedente gli è stato attribuito e le caratteristiche dello stesso, ivi compresa la durata”.

Di conseguenza, per i giudici del TAR, l’affidamento precedente a quello oggetto di impugnativa non può non essere considerato, al fine dell’applicazione del principio di rotazione, perché la durata è stata limitata nel tempo, riscontrando così la violazione del principio e imponendo l’indizione di una nuova procedura di affidamento con conseguente divieto di assegnazione al gestore uscente.

 

Leggi la sentenza

Sentenza Tar Genova princ. rotaz. sotto soglia

 

 

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