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Toscana, del. 88/2021 – Regime di tassazione e valore nominale dei buoni pasto per la PA


Il Presidente di una Provincia ha formulato una richiesta di parere riguardo al regime di tassazione riservato ai buoni pasto ed alla determinazione del valore nominale degli stessi. In particolare, evidenziato che l’art. 1, c. 677, della l. 160/2019 (legge di bilancio 2020), novellando l’art. 51, c. 2 del TUIR, relativamente alla tassazione dei buoni pasto, ha previsto l’esenzione da contributi Inps e da tassazione Irpef per la somma che non eccede i 4,00 euro con riferimento ai buoni pasto cartacei (in precedenza la soglia era fissata a 5,29 euro) e per la somma che non eccede gli 8,00 euro relativamente ai buoni pasto elettronici (in precedenza la soglia era fissata a 7,00 euro), si chiede se la richiamata normativa:

– sia applicabile anche al datore di lavoro pubblico;

– implichi la possibilità per gli enti locali di prevedere buoni pasto elettronici con valore nominale di 8,00 euro.

 

I magistrati contabili della Toscana, con la delibera 88/2021 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo in data 14 dicembre 2021, hanno innanzitutto confermato che la citata normativa si riferisce anche al datore di lavoro pubblico, in quanto finalizzata a disciplinare il regime della tassazione dei buoni pasti destinati al personale dipendente (senza ingiustificate disparità tra dipendenti pubblici e privati). Ciò in coerenza rispetto all’obiettivo che la norma stessa si pone, cioè quello di incentivare l’adozione dei buoni pasti elettronici da parte dei datori di lavoro (sia pubblici che privati).

Quanto alla seconda questione posta dalla provincia istante, i magistrati contabili della Toscana evidenziano che nessuna innovazione può derivare dalle agevolazioni fiscali e contributive introdotte dall’art. 1, c. 677, della l. 160/2019 ai fini della determinazione del valore nominale del buono pasto dei dipendenti pubblici: il limite fiscale di 8,00 euro non implica la possibilità di concedere ai dipendenti provinciali un buono pasto di valore nominale pari a 8,00 euro.

Come ricordato dai giudici toscani, infatti, risulta ancora vigente il limite massimo di 7,00 euro per singolo buono pasto disposto dall’art. 5 del d.l. 95/2012 (nell’ambito della “Spending Review”).

 

Leggi la deliberazione

CC 88-2021 Toscana

 

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