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Lombardia, del. 270/2021 – correlazione spese di progettazione e opera da realizzare: deroghe


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere, fino al 31 dicembre 2023, all’affidamento delle attività di progettazione in assenza del finanziamento dell’intera opera e in presenza di una disponibilità finanziaria limitata a tali attività, ex art. 1, com. 4, d.l. 32/2019 (c.d. decreto sblocca cantieri).

Con deliberazione n. 270/2021 pubblicata sul sito della sezione regionale della Lombardia il 3 dicembre 2021, i magistrati contabili della Lombardia hanno ritenuto doveroso, al fine di fornire un parere al quesito avanzato, fare un excursus della normativa di riferimento ovvero, di precedenti pareri formulati dalla stessa sezione.

In particolare, in una precedente deliberazione, la n. 352/2019, i magistrati contabili, richiamando i paragrafi 5.3.12 e 5.3.14 del D.lgs 118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e degli schemi di bilancio, hanno ricordato che la progettazione di un’opera pubblica non può essere svincolata dalle successive fasi di esecuzione dei lavori, poiché l’affidamento di un incarico di progettazione deve essere correlato alla realizzazione dell’opera pubblica, inserita nei documenti di programmazione dell’Ente, con indicazione delle risorse finanziarie da reperire per la sua realizzazione.

Tuttavia, le deroghe introdotte dal d.l. n. 32/2019, inizialmente previste per il biennio 2019-2020, poi prorogate a tutto il 2023,  hanno consentito ai soggetti attuatori, in un’ottica “di rilancio del settore dei contratti pubblici”, “di affidare incarichi di progettazione anche in assenza delle risorse necessarie a garantire la copertura finanziaria dell’opera nella sua interezza”.

Le deroghe in questione, non hanno, però, disapplicato alcune regole di carattere generale, che rimangono sempre valide e anzi, rappresentano delle condizioni:

  • L’affidamento degli incarichi deve trovare apposita copertura nei documenti contabili dell’ente;
  • L’incarico di progettazione pur avendo adeguata copertura finanziaria, deve comunque essere “strumentale alla realizzazione di opere di interesse generale, aventi probabile e ragionevole fattibilità in termini tecnici e finanziari”;
  • Rispetto della c.d. autorganizzazione della PA, in base alla quale l’amministrazione utilizza le proprie risorse umane con efficienza, efficacia e economicità.

In conclusione, dunque, i magistrati contabili, pur confermando la deroga alla regola generale prevista dall’art. 1, co. 4, d.l. 32/2019, di procedere, quindi, all’affidamento delle attività di progettazione anche in caso di finanziamenti limitati alle attività stesse, ribadiscono che le amministrazioni rispettino le condizioni sopra elencate.

 

Leggi la delibera

CC 270-2021 Lombardia

 

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