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ARAN CFL144 – Diritto alla conservazione del posto


L’Aran, con il parere CFL144, pubblicato il 24 novembre 2021, ha fornito alcune indicazioni in merito alle modalità applicative delle disposizioni previste dal comma 2 dell’art. 36, rubricato “Assenze per malattia”, del Ccnl. Funzioni Locali del 21 maggio 2018, relativamente agli ulteriori 18 mesi di conservazione del posto che possono essere concessi al dipendente pubblico.

L’Agenzia ha ricordato che con riferimento alla corretta interpretazione della disciplina prevista dal citato art. 36 ha già avuto modo di precisare che conclusosi il periodo di comporto stabilito dal primo comma, viene meno il divieto di licenziamento del lavoratore per malattia ed il datore di lavoro pubblico può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, adducendo a giustificazione solo e soltanto la circostanza dell’avvenuto superamento del periodo massimo di conservazione del posto.

L’Aran ha ricordato altresì che, in base al comma 2 dell’art. 36, al fine di evitare la risoluzione del rapporto, superato il periodo massimo di conservazione del posto, previo accertamento delle condizioni di salute e su richiesta del lavoratore, l’ente può concedere al lavoratore in casi particolarmente gravi la possibilità di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, sia pure non retribuito.

Con particolare riferimento all’applicazione di tale disposizione, l’Agenzia evidenzia pertanto che la concessione dell’ulteriore periodo di assenza non retribuita è disposta discrezionalmente dal datore di lavoro, ma solo a seguito della richiesta del dipendente.

La mancanza di un’espressa previsione contrattuale circa la concessione dell’ulteriore periodo di 18 mesi in assenza della richiesta del lavoratore, induce l’Aran a ritenere di non poter esprimere alcuna valutazione in merito alle scelte che l’ente intenda adottare in merito alla conservazione del posto attraverso la concessione dell’ulteriore periodo di assenza non retribuito o, al contrario, alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Tuttavia, l’Agenzia, in risposta alla specifica richiesta dell’ente circa la possibilità di procedere in autonomia in caso di inerzia del dipendente nell’avanzare la richiesta degli ulteriori 18 mesi di conservazione del posto, ha evidenziato che “la valutazione del bilanciamento dei concorrenti interessi delle parti (del lavoratore alla conservazione del posto e del datore di lavoro a ricevere una prestazione utile) lo può fare solo codesto Ente nell’ambito delle proprie prerogative datoriali”.

 

Leggi il parere

CFL144

 

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