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Anac: Tutela del whistleblower licenziato, solo se c’è ritorsione


Il nesso di causalità tra la segnalazione del whistleblower e la ritenuta misura ritorsiva è destinato a venir meno ogni qualvolta è possibile affermare che tale misura sarebbe comunque stata adottata anche in assenza di segnalazione”.

Queste le conclusioni a cui l’Anac è pervenuta, in due distinte delibere, la n. 717 del 20 ottobre 2021 e la n. 673 del 22 settembre 2021 relative a due enti e procedimenti diversi in materia di segnalazione di illeciti, ex art. 54 bis d.lgs. 165/2001 modificato dall’art. 1 l. 179/2017.

Il primo caso ha riguardato un dipendente che lamentava il fatto che l’assegnazione a diverso ufficio e la sanzione della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, avessero natura ritorsiva rispetto alla segnalazione di un presunto illecito dallo stesso effettuata.

L’Anac, a seguito di istruttoria, ha accertato che la sanzione nulla avesse a che fare con la segnalazione del presunto illecito, ma che sarebbe stata comunque adottata a causa di “un comportamento non conforme ai principi di correttezza verso i superiori e verso terzi (…) e contrario ai doveri di ufficio”. Così come il trasferimento d’ufficio si inseriva “nell’ambito di una più generale riorganizzazione”.

Anche nel secondo caso l’Autorità non ha riscontrato il nesso di causalità e quindi il carattere ritorsivo nei confronti del segnalante. Il dipendente, in questo caso, aveva segnalato ai Carabinieri dei presunti illeciti avvenuti all’interno dell’ente presso cui lavorava. Nei confronti del segnalante erano stati attivati quattro procedimenti disciplinari, ognuno con contestazioni diverse, di cui uno concluso con la destituzione dal servizio, procedimento, quest’ultimo oggetto poi di ricorso stragiudiziale, e sempre pendente.

A giudizio del segnalante, anche il demansionamento sarebbe stato la diretta conseguenza dei presunti illeciti dallo stesso segnalati, mentre a seguito dell’istruttoria avviata e dell’esame della documentazione, l’Autorità, pur avendo qualificato il segnalante come whistleblower ai sensi dell’art. 54 bis sopra richiamato, ha rilevato l’assenza della natura ritorsiva del trasferimento che invece rispondeva a “una normale riorganizzazione degli uffici che aveva interessato parte del personale, compreso anche il segnalante”. Mentre nel caso della destituzione dal servizio è stato accertato il legame della stessa con il comportamento tenuto dal segnalante, che nei locali aziendali avrebbe avanzato minacce di morte.

In conclusione, l’Autorità ha ritenuto inapplicabile ai casi di specie la disposizione contenuta all’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001.

 

Leggi le delibere

Delibera n. 673 del 22 settembre 2021

Delibera n. 717 del 20 ottobre 2021

 

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